Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/78: Legge federale sulla garanzia dei depositi bancari · 73 pagine
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Compendio
I mercati finanziari internazionali si trovano da lungo tempo in una fase di crisi e di trasformazioni radicali. In tutto il mondo istituti finanziari finora ritenuti solidi si sono trovati in difficoltà e hanno dovuto essere salvati – sovente con l’ausilio di apporti miliardari da parte dello Stato. Considerato il numero e le dimensioni delle banche colpite i sistemi nazionali di garanzia dei depositi dei clienti delle banche non sono più stati in grado di garantire i depositi. In numerosi casi lo Stato ha promesso garanzie per sostenere la fiducia dei depositanti nei confronti delle banche ed evitare un assalto ai loro sportelli.
A livello svizzero, nel quadro del suo messaggio del 5 novembre 2008 concernente la modifica della legge sulle banche il Consiglio federale ha proposto al Parlamento diverse modifiche di legge per rafforzare la protezione dei depositanti. Queste modifiche sono state accolte dal Parlamento che le ha poste in vigore con effetto al 20 dicembre 2008, per il tramite di una modifica di legge munita della clausola di urgenza e valida fino a fine 2010. Dal canto suo, il Consiglio federale aveva già constatato nel quadro del messaggio che la revisione non avrebbe colmato tutte le lacune del sistema di protezione dei depositi. È perciò necessario un esame approfondito della protezione dei depositanti nel cui ambito si dovrà parimenti decidere quali modifiche urgenti del 2008 dovranno essere trasposte nel diritto permanente..
Il corrispondente progetto presentato in questa sede prevede un sistema di protezione a due livelli. Il primo livello è costituito da un fondo di diritto pubblico di circa 9,75 miliardi di franchi (il 3 % di tutti i depositi garantiti) per la protezione dei depositi. Il fondo è creato dalle banche: esse vi conferiscono contributi annuali in vista dell’accumulazione dei due terzi del capitale mirato e lo garantiscono costituendo in pegno titoli per il terzo restante. Nell’ipotesi che il fondo dovesse essere esaurito, interverrebbe come secondo livello un anticipo (variante A) o una garanzia (variante B) della Confederazione che dovrebbe essere ammortato dalle banche per il tramite del versamento di premi annuali. Ulteriori misure di garanzia dei depositi sono il termine di 20 giorni valido in caso di applicazione per il pagamento del Fondo di garanzia dei depositi a favore dell’incaricato del risanamento o dell’inchiesta oppure del liquidatore del fallimento e la possibilità di continuare i servizi bancari o parti di essi utilizzando le risorse del fondo. Il sistema attuale – valido fino a fine 2010 – dovrà essere trasposto nel diritto permanente. Ciò concerne il privilegio nel fallimento per tutti i depositi fino a 100 000 franchi e il loro pagamento immediato attingendo alle risorse liquide disponibili, il privilegio separato a favore degli averi dei pilastri 2 e 3a e infine la copertura dei deposti privilegiati in ragione del 125 per cento degli attivi in Svizzera. Il disciplinamento previsto sarà inoltre introdotto gradualmente, sull’arco di un processo di transizione a lungo termine.
Grazie a queste misure la Svizzera dispone di una moderna protezione dei depositanti, che sarà in grado di soddisfare tutte le esigenze.