Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/78: Legge federale sulla garanzia dei depositi bancari · 73 pagine

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Rapporto

1 Principi

1.1 Situazione iniziale

1.1.1 Protezione dei depositanti dopo la revisione del 20041 della legge sulle banche

Le attuali disposizioni della legislazione federale in ambito di risanamento e di liquidazione delle banche sono entrate in vigore nel 2004. Esse sono state in parte modificate dalla revisione urgente della legge federale dell’8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (legge sulle banche, LBCR, RS 952.0), adottata il 19 dicembre 2008, la cui validità e limitata a fine 2010 (cfr. il n. 1.1.2 qui appresso). Si trattava nella fattispecie di disporre di uno strumento giuridico che consentisse di risanare tempestivamente una banca minacciata di insolvibilità e, se del caso, di procedere a una liquidazione razionale e poco dispendiosa per limitare al massimo il pregiudizio a scapito di numerosi creditori.

Per quanto riguarda la protezione dei depositanti, la revisione del 2004 ha introdotto un certo numero di miglioramenti rispetto alla situazione anteriore. In questo senso un primo miglioramento è consistito nel disinteressare anzitutto i piccoli creditori i cui depositi non superano 5 000 franchi. Inoltre la graduatoria privilegiata di 30 000 franchi è stata estesa all’insieme dei depositi bancari qualunque sia la loro categoria, perché in caso di fallimento la separazione dei depositi privilegiati da quelli non privilegiati provoca un lavoro considerevole e inutile. L’aumento nominale del privilegio è invece stato respinto, poiché ciò avrebbe costituito un onere supplementare per gli altri creditori e per la garanzia dei depositi. Il limite è stato pertanto mantenuto a 30 000 franchi.

Inoltre i depositi privilegiati presso le succursali svizzere dovevano essere nuovamente protetti da una garanzia che poggiava in gran parte su un sistema di autodisciplina delle banche. L’autorità di sorveglianza approva il sistema di autodisciplina quando esso è conforme alle esigenze legali. In questo senso il sistema deve garantire che il pagamento dei depositi garantiti agli aventi diritto interverrà entro tre mesi dal momento in cui la banca non è più in misura di rimborsarli (art. 37h cpv. 3 lett. a LBCR). La garanzia dei depositi non deve compromettere la stabilità dell’intero sistema bancario. Dopo numerose esitazioni il legislatore ha ritenuto che un importo iniziale di quattro miliardi di franchi per l’insieme degli impegni contributivi rimaneva sopportabile (art. 37h cpv. 3 lett. b LBCR). Fin dal 2004 alcuni grandi istituti bancari detenevano già depositi privilegiati che superavano questa somma, ma il legislatore ha considerato che una garanzia dei depositi che andasse oltre questo limite di sistema non poteva essere imposta al settore privato e ha quindi rinunciato a disciplinare le ripercussioni di questo rischio sistemico. Per poter infine beneficiare dell’approvazione dell’autorità di sorveglianza il sistema deve garantire che ogni banca disponga in permanenza – oltre all’importo della sua liquidità legale – di risorse liquide corrispondenti alla metà dei suoi impegni contributivi (art. 37h cpv. 3 lett. c LBCR). In considerazione

1 FF 2002 7175