Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/78: Legge federale sulla garanzia dei depositi bancari · 73 pagine
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Il 15 ottobre 2008 il Consiglio federale, la Banca nazionale svizzera BNS e la Commissione federale delle banche CFB hanno adottato un pacchetto di misure per stabilizzare il sistema finanziario svizzero e rafforzare durevolmente la fiducia nel mercato finanziario svizzero. Una parte di questo pacchetto di misure era costituita dalla protezione dei depositanti: quale misura immediata era stato deciso di presentare alle Camere federali, nella sessione invernale 2008, un messaggio che prevedesse in particolare un aumento adeguato dei depositi protetti e del limite superiore di sistema, fermo restando che le decisioni adottate dagli Stati membri dell’UE dovevano fungere da parametro di orientamento.
I depositi garantiti di 30 000 franchi per cliente erano piuttosto modesti fin da prima della crisi. Dopo gli aumenti dei limiti effettuati in diversi Paesi – talvolta fino a concorrenza dell’integralità dei depositi – il limite svizzero è stato considerato troppo basso. Come prima misura l’entità dei depositi protetti è stata aumentata a 100 000 franchi, ossia a un livello nettamente superiore al limite minimo dell’UE. Un ulteriore aumento è stato esaminato, ma poi respinto, perché il sistema di protezione dei depositi poggia sul privilegio nel fallimento. I depositi privilegiati sono sempre onorati prima di tutti gli altri depositi con le risorse disponibili della massa fallimentare. In questo senso ogni nuovo privilegio è in definitiva a carico degli altri depositanti non privilegiati e degli altri creditori. In caso di estensione del privilegio nel fallimento aumenta in maniera corrispondente il rischio dei depositanti non privilegiati, circostanza che può avare un influsso negativo sul rifinanziamento di una banca.
Secondariamente le banche sono state obbligate a detenere costantemente, a dipendenza dei depositi privilegiati dei loro clienti, crediti coperti in Svizzera o altri attivi situati in Svizzera. In tal modo i depositanti hanno la certezza che i loro depositi privilegiati sono al sicuro presso qualunque banca in Svizzera. La maggior parte della banche adempiva già allora questa esigenza minima, fermo restando che l’autorità di sorveglianza può consentire eccezioni in casi fondati.
In terzo luogo è stato reso possibile un pagamento immediato molto più generoso dei depositi garantiti con le risorse della banca venuta a trovarsi in difficoltà. L’autorità di sorveglianza fissa per ogni singolo caso l’entità del pagamento immediato. Rispetto alla regolamentazione del 2004 tutti i depositanti beneficiano di questo pagamento immediato, a prescindere dall’entità del loro deposito.
In quarto luogo il limite superiore di sistema è stato aumentato da 4 a 6 miliardi di franchi. Si è rinunciato a un ulteriore aumento, questo perché in linea di massima la protezione dei depositi non deve coprire tutti i depositi garantiti, ma unicamente la differenza tra i depositi immediatamente pagabili con gli attivi liquidi disponibili della banca e l’importo massimo dei depositi garantiti. Il limite superiore di sistema non dovrebbe però nemmeno pregiudicare in maniera irresponsabile la stabilità del sistema bancario. Un aumento a 6 miliardi di franchi è pertanto stato considerato sostenibile.
Quale ulteriore misura e in ossequio a un postulato espresso a numerose riprese, gli averi presso le fondazioni di previdenza dei pilastri 2 e 3a sono integrati nel privilegio del fallimento in complemento e indipendentemente dagli altri depositi.
Conformemente al loro obiettivo, queste misure immediate dovevano produrre immediatamente effetti. La corrispondente modifica di legge è stata pertanto dichiarata urgente. Le Camere hanno approvato senza modificazioni il testo loro sottoposto, che è quindi entrato in vigore il 20 dicembre 2008. La sua durata di