Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/78: Legge federale sulla garanzia dei depositi bancari · 73 pagine

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validità scade il 31 dicembre 2010. Entro tale data è stata prospettata alle Camere e al pubblico 1’integrazione della protezione dei depositanti nella legislazione ordinaria, accompagnata da miglioramenti fondamentali.

1.1.3 Lacune tuttora esistenti

Il sistema di protezione dei depositi del 2004 era solo limitatamente estensibile in maniera immediata, perché il suo finanziamento interviene solo a posteriori, ossia è stanziato unicamente in caso di insolvenza di un istituto. La revisione urgente del 2008 ha colmato per quanto era possibile le lacune all’interno del sistema. Le lacune di sistema non poterono essere migliorate nel poco tempo disponibile.

1.1.3.1 Finanziamento ex-post

Come già menzionato, è in particolare insoddisfacente il finanziamento ex-post. Rispetto a un finanziamento ex-ante esso presenta il vantaggio di non vincolare alcuna risorsa delle banche. Anche il ritardo nel pagamento dei depositi garantiti – ritardo dovuto all’incasso a posteriori dei contributi presso le singole banche – può essere ridotto per il tramite di misure mirate. Un sistema integralmente finanziato con un obbligo contributivo a posteriori è valido soltanto se singole banche di piccole e medie dimensioni vengono a trovarsi in difficoltà per motivi che sono loro inerenti, ma non in caso di crisi di sistema. Nel caso di una siffatta crisi l’obbligo contributivo a posteriori delle banche sottrae risorse liquide al mercato, circostanza che aggrava ulteriormente la mancanza di liquidità che si avverte generalmente a più di un titolo in una crisi. A questo effetto prociclico si aggiunge il fatto che l’obbligo contributivo può scatenare una reazione a catena e provocare l’insolvenza di altre banche.

1.1.3.2 Limite superiore di sistema / Grandi banche

Neppure il limite superiore di sistema di 6 miliardi di franchi è privo di problemi. Con un simile limite il sistema non è fin da principio in grado di affrontare il crollo simultaneo di più banche di medie dimensioni, né il crash di una delle maggiori banche. È quanto risulta chiaramente dalle cifre: l’insieme dei depositi privilegiati nel sistema bancario svizzero ammontava a circa 368 miliardi di franchi a fine 2008. Di questo importo circa 325 miliardi di franchi rappresentavano i depositi garantiti (ossia i depositi privilegiati meno i depositi presso succursali all’estero nonché nei pilastri 2 e 3a, cfr. art. 37b cpv. 4 LBCR). Otto banche o gruppi di banche espongono depositi privilegiati di oltre 6 miliardi di franchi; le due maggiori banche depositi privilegiati di oltre 60 miliardi di franchi. Tre di queste banche con depositi superiori ai 6 miliardi di franchi sono banche cantonali, di cui solo una di esse dispone di una garanzia integrale del Cantone.

1.1.3.3 Premi indipendenti dal rischio

Nell’attuale sistema di autodisciplina ogni banca paga nel caso assicurato un contributo calcolato in maniera corrispondente alla sua quota all’insieme dei depositi privilegiati. Chi detiene maggiori depositi privilegiati deve giustamente fornire un contributo più elevato perché sollecita più fortemente la protezione dei depositi in caso di sinistro. Non si può però trattare del solo criterio, perché il ricorso alla garanzia non risulta unicamente dalla possibile entità del danno, ma anche dalla probabilità del suo verificarsi. Tale probabilità è diversa per ogni banca – si può