Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/78: Legge federale sulla garanzia dei depositi bancari · 73 pagine

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parlare di un rischio proprio della banca – e dipende tra l’altro dall’attività commerciale e dalla capitalizzazione. L’assenza di integrazione del rischio proprio della banca nell’attuale sistema contributivo non è soltanto ingiusta, ma stimola anche le banche e i clienti ad assumere rischi più elevati perché i depositi sono pienamente garantiti senza ripercussioni sui costi. I depositanti possono verosimilmente andare senza pericoli a caccia dell’interesse più elevato senza preoccuparsi dei rischi della banca.

1.2 Il nuovo disciplinamento proposto

1.2.1 Compendio

Il disciplinamento proposto poggia su un sistema di garanzia a due livelli:

− il primo livello è costituito da un fondo di diritto pubblico (FGD) finanziato da

tutte le banche per garantire i depositi privilegiati ai sensi dell’articolo 37a LBCR nella misura del 3 per cento di questi depositi (circa 9,75 mia. di franchi, stato 2009); le banche mettono a disposizione questa garanzia accumulando il 2 per cento dei depositi garanti (circa 6,5 mia. di franchi) sotto forma di contributi annui, nonché mediante una copertura complementare sotto forma di costituzione in pegno di titoli a favore del FGD per il saldo restante dell’1 per cento dei depositi garantiti;

− il secondo livello è costituito da un anticipo (variante A) o una garanzia

(variante B) della Confederazione ammortato con i premi delle banche; essi garantiscono il pagamento dei depositi garantiti nell’ipotesi che il fondo sia esaurito.

Sono d’altra parte accolte nel diritto permanente le novità in ambito di protezione dei depositi introdotte nel 2008 e valide fino a fine 2010:

− privilegio nel fallimento per tutti i depositi fino a 100 000 franchi (art. 37a cpv.

1 LBCR);

− pagamento immediato fuori dalla graduatoria dei depositi privilegiati per il

tramite degli attivi liquidi disponibili (art. 37b cpv. 1 LBCR);

− protezione dei depositi per tutti i depositi privilegiati ai sensi dell’articolo 37a

capoverso 1 LBCR e non coperti da attivi liquidi presso le succursali svizzere (art. 2 lett. a);

− privilegio separato a favore degli averi delle fondazioni di libero passaggio del

2° pilastro e delle fondazioni bancarie del pilastro 3a che sono considerati depositi dei singoli intestatari della previdenza e dei singoli assicurati (art. 37a cpv. 5 LBCR);

− copertura dei depositi privilegiati in ragione del 125 per cento degli attivi in

Svizzera (art. 37a cpv. 6 LBCR).

Il disciplinamento è infine completato dai seguenti elementi:

− disposizioni sul passaggio della garanzia dei depositi dall’attuale finanziamento

ex-post al finanziamento ex-ante;

− pagamento del FGD entro 20 giorni, all’attenzione dei depositanti,

all’incaricato del risanamento o dell’inchiesta oppure al liquidatore del fallimento;