Progetto

Consultazione 2009/99: Modifiche d'ordinanza legate all'approvazione e alla trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE) (sviluppo dell'acquis di Schengen)

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Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull’asilo, OAsi 1)

dell'11 agosto 1999

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza 1 dell'11 agosto 19991 sull’asilo relativa a questioni procedurali è modificata come segue:

Art. 16 cpv. 2

2La durata del soggiorno è di al massimo 90 giorni. In presenza di motivi validi il soggiorno può essere prolungato di qualche giorno.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.

In nome del Consiglio federale svizzero

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 142.311