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Consultazione 2009/99: Modifiche d'ordinanza legate all'approvazione e alla trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE) (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 2 pagine

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142.204 Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV)

Modifica del...

Il Consiglio federale svizzero

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I

L'ordinanza del 22 ottobre 20081 concernente l’entrata e il rilascio del visto è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 53a

Sezione 10a: Consulenti in materia di documenti

Art. 53a Accordi sull'impiego di consulenti in materia di documenti

1Il DFGP può, d'intesa con il DFAE e con l'Amministrazione federale delle dogane (AFD), concludere con altri Stati accordi sullo scambio di consulenti in materia di documenti (art. 100a cpv. 3 LStr).

2In particolare può concludere accordi sul coordinamento e sul finanziamento degli impieghi di consulenti in materia di documenti a favore di ulteriori Stati.

3Gli accordi di cui ai capoversi 1 e 2 determinano in particolare il tipo d'attività che i consulenti in materia di documenti sono autorizzati a svolgere sul territorio dell'altro Stato, le modalità d'annuncio e il loro statuto in qualità di membri della rappresentanza diplomatica o consolare cui fanno capo.

Art. 53b Convenzioni tra l'UFM, l'AFD e il DFAE

L'UFM, l'AFD e il DFAE disciplinano la loro mutua collaborazione in una convenzione. Essa contempla in particolare:

a. le modalità per l'accreditamento dei consulenti svizzeri in materia di documenti;

b. la ripartizione delle spese per l'impiego di consulenti svizzeri in materia di documenti;

c. le modalità d'accoglienza in Svizzera dei consulenti stranieri in materia di documenti.

RU 2008 5441

1 RS 142.204