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Consultazione 2009/99: Modifiche d'ordinanza legate all'approvazione e alla trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE) (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 5 pagine

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Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE)

Modifica del...

Il Consiglio federale

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I

L'ordinanza dell'11 agosto 19991 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 15f

Sezione 1b: Sorveglianza delle espulsioni per via aerea

Art. 15f Estensione della sorveglianza

(Art. 71a cpv. 1 LStr)

1La sorveglianza delle espulsioni per via aerea concerne i voli speciali (art. 5 cpv. 3).

2La sorveglianza comprende le fasi seguenti:

a. l'accompagnamento delle persone interessate all'aeroporto;

b. il trattamento di polizia all'aeroporto (organizzazione a terra);

c. il volo;

d. l'arrivo all'aeroporto di destinazione e la consegna delle persone interessate alle autorità dello Stato di destinazione.

Art. 15g Compiti di terzi

(Art. 71a cpv. 2 LStr)

1L'UFM può affidare a terzi compiti legati alla sorveglianza delle espulsioni per via aerea e concludere con essi pertinenti convenzioni. I terzi incaricati devono essere indipendenti da tutti i servizi coinvolti in procedure del diritto degli stranieri o del diritto d'asilo o nell'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione.

RU 1999 2254

1 RS 142.281