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Consultazione 2010/143: Modifica dell'ordinanza concernente l'accesso alla rete ferroviaria (OARF) · 4 pagine
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Ordinanza concernente l’accesso alla rete ferroviaria
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero
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I
L'ordinanza del 25 novembre 19981 concernente l’accesso alla rete ferroviaria è modificata come segue:
Art. 11b Chiusure di tratte
1 Se una tratta deve essere temporaneamente chiusa al traffico per lavori di costruzione, la riduzione della disponibilità è annunciata prima della scadenza del termine di richiesta dei tracciati.
2 Se la chiusura di una tratta non è stata annunciata conformemente al capoverso 1, il gestore dell'infrastruttura assume i costi supplementari causati dai servizi sostitutivi o dalle deviazioni.
3 La chiusura di una tratta per lavori di costruzione non esonera dagli obblighi di trasporto, relativi all'orario e di esercizio di cui agli articoli 12 - 14 della legge federale del 20 marzo 20092 sul trasporto di viaggiatori.
Art. 12 cpv. 1 e 4
1Il gestore dell’infrastruttura attribuisce i tracciati secondo l’ordine di priorità stabilito nell’articolo 9a della Lferr. Fatta salva la conclusione di un accordo quadro di cui all'articolo 12b, in caso di richieste dello stesso rango prende in considerazione quella che offre il maggiore contributo di copertura. Se i contributi di copertura sono di pari importo o se è stata presentata anche una richiesta per il traffico merci, svolge una procedura di offerta. L'UFT regola i dettagli.
4L’impresa richiedente che, per motivi non imputabili al gestore dell’infrastruttura, rinuncia a utilizzare un tracciato attribuitole, è tenuta a risarcire il danno. Per il calcolo del danno si considerano l'onere amministrativo, una quota del prezzo minimo non realizzato e il contributo di copertura non riscosso. L'UFT regola i dettagli.
1 RS 742.122
2 RS 745.1
2010–......