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Consultazione 2010/143: Modifica dell'ordinanza concernente l'accesso alla rete ferroviaria (OARF) · 4 pagine
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6Se si svolge una procedura di offerta di cui all'articolo 12 capoverso 1, è dovuto il contributo di copertura stabilito in base a tale procedura.
Art. 22 cpv. 1 lett. j
j. informazione supplementare dei passeggeri.
II
La presente modifica entra in vigore il 1°gennaio 2011.
In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova