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Consultazione 2010/143: Modifica dell'ordinanza concernente l'accesso alla rete ferroviaria (OARF) · 4 pagine

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6Se si svolge una procedura di offerta di cui all'articolo 12 capoverso 1, è dovuto il contributo di copertura stabilito in base a tale procedura.

Art. 22 cpv. 1 lett. j

j. informazione supplementare dei passeggeri.

II

La presente modifica entra in vigore il 1°gennaio 2011.

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova