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Consultazione 2010/143: Modifica dell'ordinanza concernente l'accesso alla rete ferroviaria (OARF) · 4 pagine
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Art. 12a cpv. 5 e 6
5Entro sei mesi dalla conclusione di un'analisi della capacità, il gestore dell'infrastruttura presenta all'UFT un piano per aumentare la capacità.
6L'UFT sottopone il piano agli utenti della tratta saturata. Approva il piano o ne richiede la modifica.
Art. 12b cpv. 1
1Il gestore dell’infrastruttura e l’utente della rete possono concludere un accordo quadro sull’accesso alla rete. L’accordo specifica le caratteristiche dei tracciati da attribuire. Alle richieste di tracciati fondate su un accordo quadro valido è data priorità nell'attribuzione dei tracciati rispetto alle altre richieste dello stesso rango.
Art. 12c Piani di utilizzazione della rete
1Se su un determinato tronco di tratta si prevedono conflitti tra diversi tipi di traffico, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) emana un piano di utilizzazione della rete. Il piano sostituisce la dichiarazione di tratta saturata (art. 12a). È valido per un periodo d'orario.
2Il piano di utilizzazione della rete stabilisce il numero di tracciati disponibili per i singoli tipi di traffico in considerazione del sistema nodale e della disponibilità di tracciati sul restante percorso dei treni. Nel piano è possibile limitare il numero dei tracciati a disposizione di determinati tipi di traffico e quello dei tracciati da attribuire in base ad accordi quadro. Per l'attribuzione di tracciati disponibili a breve termine è possibile derogare dal piano.
3Il gestore dell'infrastruttura pubblica il progetto del piano di utilizzazione della rete almeno 30 mesi prima dell'inizio del relativo periodo d'orario. Il gestore dell'infrastruttura può affidare tale compito a terzi. Le imprese interessate e i committenti dei servizi di trasporto possono inoltrare i loro pareri in merito al progetto entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.
4Il gestore dell'infrastruttura rielabora il progetto e lo presenta all'UFT assieme all'analisi della capacità (art. 12a cpv. 4) al più tardi 24 mesi prima dell'inizio del relativo periodo d'orario.
5Il DATEC decide in merito alle richieste di modifica al più tardi 18 mesi prima dell'inizio del relativo periodo d'orario.
6Il gestore dell'infrastruttura pubblica il piano di utilizzazione della rete assieme alle condizioni di accesso alla rete (art. 10 cpv. 1 lett. d).
Art. 20 cpv. 5 e 6
5Per il calcolo del contributo di copertura nel traffico viaggiatori concessionario sono determinanti i proventi dei servizi di trasporto. Essi comprendono i ricavi ottenuti dalla vendita dei titoli di trasporto, dalle prenotazioni, dai supplementi e dal trasporto dei bagagli.