Rapporto, lettera di accompagnamento e lista dei destinatari
Consultazione 2010/143: Modifica dell'ordinanza concernente l'accesso alla rete ferroviaria (OARF) · 4 pagine
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N. registrazione/dossier: 151/2010-08-16/116
2.5 Tratte saturate (art. 12a)
I capoversi 5 e 6 (nuovi) disciplinano i passi procedurali successivi a un'analisi della capacità. Le disposizioni recepiscono la Direttiva 2001/14/CE del 26 febbraio 2001.
2.6 Accordo quadro (art. 12b)
La modifica proposta è di carattere puramente redazionale. Oggetto del capoverso 1 sono i tracciati da attribuire in futuro e non quelli già attribuiti.
2.7 Dispositivi di controllo dei treni
L'impiego di dispositivi di controllo dei treni sulla rete ferroviaria svizzera a scartamento normale corrisponde allo stato attuale della tecnica. Su sollecitazione del gruppo di lavoro "Plattform Netzzugang" l'UFT ha sottoscritto una dichiarazione d'intenti circa l'introduzione nella legislazione ferroviaria di una base legale relativa a tali dispositivi.
Le disposizioni tecniche saranno riunite in un articolo da inserire nel capitolo 2 "Impianti fissi" sezione
5
7 "Impianti di sicurezza e applicazioni telematiche" dell'ordinanza sulle ferrovie (Oferr) nell'ambito della revisione prevista nel 2012.
A titolo di disposizione a carattere organizzativo appare opportuno stabilire, nella nuova lettera k dell'articolo 15 OARF, che la collaborazione tra i gestori dell'infrastruttura e gli utenti della rete circa la sorveglianza dei treni mediante tali dispositivi va disciplinata in modo bilaterale nelle convenzioni sull'accesso alla rete.
2.8 Contributo di copertura (art. 20)
Secondo l'articolo 9b capoverso 3 Lferr, nel caso del trasporto regolare di viaggiatori la rimunerazione (prezzo del tracciato) corrisponde ai costi marginali fissati dall’UFT per la categoria di tratta e alla quota sui proventi del trasporto fissata dall’autorità concedente. L'OARF in vigore non specifica i proventi del trasporto da utilizzare per il calcolo del contributo di copertura, ponendo così i gestori dell'infrastruttura in una situazione d'incertezza. Il capoverso 5 (nuovo) colma questa lacuna. Il capoverso 6, invece, fa riferimento alla procedura di offerta introdotta dall'articolo 12.
2.9 Prestazioni supplementari (art. 22)
L'elenco delle prestazioni supplementari viene completato con la menzione relativa all'informazione supplementare dei passeggeri. Si tratta di informazioni che vanno al di là di quelle di base (cioè al di là di quelle concernenti la circolazione dei treni, i ritardi, le coincidenze) e che devono essere appositamente ordinate dall'utente della rete.
5 RS 742.141.1