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Consultazione 2010/15: Revisione parziale dell'ordinanza sul registro delle carte per l'odocronografo (ORECO). · 2 pagine

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Ordinanza sul registro delle carte per l’odocronografo (ORECO)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 29 marzo 20061 sul registro delle carte per l’odocronografo è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 3

3 Abrogato

Art. 3 cpv. 1 e 3

1 L’Ufficio federale delle strade (Ufficio federale) è competente per:

a. la tenuta del RECO in collaborazione con l’Amministrazione federale delle dogane (AFD);

b. la produzione di coppie di chiavi per l’odocronografo e le relative carte;

c. la sorveglianza del sistema di sicurezza conformemente ai principi stabiliti nel regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 19982 che modifica il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e la direttiva 88/599/CEE concernente l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85;

d. la verifica, la registrazione e la mutazione dei dati delle carte del conducente e dell’azienda (n. 1, 2, 6, 7 e 10 dell’allegato);

e. la conferma delle informazioni concernenti lo stato trasmesse da autorità nazionali e internazionali nel quadro di procedure automatiche.

2 Le autorità federali e cantonali sono competenti per la verifica, la registrazione e la mutazione dei dati per le carte di controllo (n. 8, 9 e 10 dell’allegato).

Allegato

Contenuto del RECO

1 RS 822.223

2 GU n. L 274 del 9.10.1998, pag. 1. 2010–1287