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Consultazione 2010/15: Revisione parziale dell'ordinanza sul registro delle carte per l'odocronografo (ORECO). · 2 pagine
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Ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (Ordinanza per gli autisti, OLR 1)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 19 giugno 19951 per gli autisti è modificata come segue:
Art. 13a cpv. 4
4 La richiesta di rinnovo può essere inoltrata al più presto sei mesi prima della scadenza della validità delle carte. Se è inoltrata meno di 15 giorni prima della scadenza della validità, è rilasciata una nuova carta.
Art. 13b cpv. 2, 5 e 6
2 La richiesta di una carta del conducente deve essere inoltrata all’Ufficio federale delle strade e contiene:
a. i dati personali della persona richiedente secondo i numeri 1 e 2 dell’allegato dell’ordinanza del 29 marzo 20062sul registro delle carte per l’odocronografo (ORECO);
b. il numero della LCC rispettivamente della licenza per allievo conducente.
5 Se trasferisce il domicilio in Svizzera, il titolare di una carta del conducente valida rilasciata da uno Stato estero può presentare all’Ufficio federale delle strade una domanda di conversione della carta del conducente. La carta del conducente estera deve essere consegnata all’Ufficio federale delle strade.
6 Le carte del conducente devono essere restituite all’Ufficio federale delle strade in caso di modifiche secondo l’articolo 13a capoverso 3, danneggiamento o cattivo funzionamento. Se una carta del conducente sostituita viene ritrovata, essa deve essere consegnata all’autorità entro 14 giorni. I dati memorizzati sulla carta devono essere preventivamente assicurati.
1 RS 822.221
2 RS 822.223
2010–1287