Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/15: Revisione parziale dell'ordinanza sul registro delle carte per l'odocronografo (ORECO). · 2 pagine

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Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,

dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale delle strade USTRA

Spiegazioni concernenti: - la revisione parziale dell’ordinanza sul registro delle carte per l’odocronografo (ORECO)1

- le modifiche dell’ordinanza per gli autisti (OLR 1)2 e dell’ordinanza concernente gli emolumen-

ti USTRA3

1. Osservazioni generali

Da quattro anni l’odocronografo digitale viene impiegato per effettuare i controlli in materia di durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore conformemente a quanto disciplinato nell’OLR 1. I dati necessari al trattamento delle richieste e al rilascio delle carte dell’odocronografo (del conducente, dell’azienda, dell’officina e di controllo) sono registrati nell’omologo registro (RECO).

2. Obiettivo

La revisione dell’ORECO mira a semplificare e l’attuale procedura di ordinazione delle carte del conducente e dell’azienda per l’odocronografo digitale. La possibilità di richiedere queste carte online, da un lato, e la centralizzazione della procedura di ordinazione, dall’altro, dovrebbero consentire di raggiungere questo obiettivo.

Per evitare che una persona si sottragga a una corretta verifica della durata del lavoro e del riposo richiedendo carte del conducente o dell’azienda in diversi Paesi, va effettuato un controllo transfrontaliero di ciascuna ordinazione. A questo scopo viene impiegato il sistema europeo TACHOnet al quale l’autorità di rilascio elvetica deve essere quindi imperativamente connessa. Una centralizzazione a livello federale risulta pertanto indispensabile.

Lo snellimento della procedura di ordinazione consente inoltre di ridurre in modo significativo, in alcuni casi fino a 30 franchi, gli emolumenti riscossi per le carte dell’odocronografo.

Le restanti modifiche alle ordinanze si limitano ad apportare precisazioni di portata limitata (cfr. spiegazioni dettagliate in allegato).

I compiti e le competenze dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD) nell’ambito delle carte dell’officina restano inalterati.

3. Revisione parziale dell’ORECO

In linea di massima, il diritto materiale e la sistematica del diritto vigente restano invariati. Oltre alle modifiche già menzionate concernenti la competenza in materia di carte del conducente e dell’azienda, sono state apportate unicamente correzioni di entità esigua.

3.1 In merito alle singole disposizioni

Art. 2: conformemente alla legge sulla protezione dei dati vanno registrate unicamente le informazioni assolutamente indispensabili all’adempimento del compito in questione. Il capoverso 3 è stato abrogato in quanto in contrasto con questo principio.

L’art. 3 disciplina le competenze per la tenuta del RECO nonché per il trattamento delle richieste e gli scambi con gli organi svizzeri ed esteri preposti al rilascio delle carte e ai controlli. In futuro, questi compiti saranno svolti dall’Ufficio federale delle strade (USTRA) e dall’AFD.

- lett. a: la tenuta del RECO diventa di competenza esclusiva dell’USTRA e dell’AFD.

1 RS 822.223 2 RS 822.221 3 RS 172.047.40 2010 11 22 Erläuterungen_FKRV_Anhörung_Imm_it