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Consultazione 2010/17: Revisione dell'ordinanza concernente gli esami federali per le professioni mediche; revisione dell'ordinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l'esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie · 4 pagine
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Ordinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l’esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie
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Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 27 giugno 20071 sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l’esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie è modificata come segue:
Introduzione di un titolo abbreviato
Ordinanza sulle professioni mediche (OPMed)
Art. 2 cpv. 1 lett. e
1Sono rilasciati i seguenti titoli federali di perfezionamento:
e. farmacista specialista secondo l’allegato 3a.
Art. 12 cpv. 2 primo periodo
2I titoli federali di perfezionamento e quelli esteri riconosciuti devono essere usati nelle designazioni elencate nei seguenti allegati:
a. allegato 1 per la professione di medico;
b. allegato 2 per la professione di dentista;
c. allegato 3 per la professione di chiropratico;
d. allegato 3a per la professione di farmacista.
Art. 18 cpv. 1 - 8
Abrogato
RS ..........
1 RS 811.112.0 2008–......