Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/17: Revisione dell'ordinanza concernente gli esami federali per le professioni mediche; revisione dell'ordinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l'esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie · 3 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 2Fedlex · Rapporto esplicativo

Articolo 2 capoverso 1 lettera e (nuovo) nonché articolo 12 capoverso 2

Secondo l’articolo 5 capoverso 2 LPMed, il Consiglio federale determina i titoli federali di perfezionamento relativi alle professioni mediche universitarie il cui libero esercizio è subordinato a un perfezionamento conformemente alla LPMed. È il caso dei medici e dei chiropratici. In base all’articolo 5 capoverso 3 LPMed, il Consiglio federale può prevedere titoli federali di perfezionamento anche per altre professioni mediche. PharmaSuisse ha quindi presentato al DFI una domanda d'istituzione di titoli federali di perfezionamento in farmacia d’officina (durata del perfezionamento: 2 anni) e in farmacia d’ospedale (durata del perfezionamento: 3 anni).

Con l'istituzione dei titoli federali di perfezionamento e l’accreditamento dei cicli di perfezionamento secondo la LPMed è istituito un controllo della qualità del perfezionamento in farmacia. Pur essendo protetti (cfr. art. 58 LPMed), i futuri titoli federali di perfezionamento non sono però richiesti né per il libero esercizio della professione né per il diritto di fatturare prestazioni agli assicuratori sociali.

I corrispondenti titoli federali di perfezionamento potranno essere rilasciati solo dopo che i cicli di perfezionamento su cui si basano saranno stati accreditati dal DFI (cfr. art. 23 cpv. 2 e 47 cpv. 2 LPMed).

I titoli di perfezionamento esteri equipollenti ai nuovi titoli federali di perfezionamento sono riconosciuti dalla Commissione delle professioni mediche (MEBEKO) (cfr. art. 21 LPMed). Se i titoli di perfezionamento esteri non sono equipollenti, la sezione «Perfezionamento» della MEBEKO decide eventuali misure di compensazione (esame integrativo di abilitazione o corso di perfezionamento professionale) conformemente al sistema generale di riconoscimento dell’allegato III all’accordo sulla libera circolazione tra la Svizzera e la CE3.

Articolo 18

I capoversi 1 - 7 delle disposizioni transitorie in vigore erano valevoli solo fino al 31 dicembre 2007 e il capoverso 8 fino al 31 agosto 2010. Questi capoversi sono pertanto abrogati.

Il capoverso 9, che disciplina l’ammissione al perfezionamento in chiropratica per le persone con un diploma intercantonale, è l’unica regolamentazione delle disposizioni transitorie vigenti che deve conservare la sua validità.

Articolo 18a Disposizioni transitorie

Capoversi 1-4 (nuovi)

Queste disposizioni disciplinano innazitutto il passaggio dagli attuali cicli di perfezionamento in medicina interna e medicina generale al nuovo ciclo di perfezionamento in medicina interna generale. Sono chiarite le condizioni di tale passaggio e la data entro cui i perfezionamenti già iniziati possono essere completati in base al vecchio ciclo di perfezionamento (cpv. 1).

A queste persone è già rilasciato il nuovo titolo federale di perfezionamento in medicina interna generale (cpv. 2).

Il capoverso 3 prevede che le persone che avevano già conseguito un titolo federale di perfezionamento in medicina generale o in medicina interna prima della presente modifica possono richiedere il nuovo titolo federale di perfezionamento in medicina interna generale. È ovviamente possibile continuare a utilizzare il titolo federale di perfezionamento precedente.

In futuro, i detentori dei titoli federali di perfezionamento in medicina generale, medicina interna e medicina interna generale rientreranno tutti nel settore della medicina interna generale.

Il capoverso 4 prevede che i detentori di titoli di perfezionamento di diritto privato in farmacia d’officina e d’ospedale possano designarsi farmacista specialista, come i detentori dei corrispondenti titoli federali di perfezionamento, e quindi non siano puniti ai sensi dell’articolo 58 LPMed.

3 RS 0.142.112.681