Progetto

Consultazione 2010/40: Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica. O del DDPS sui programmi e progetti di promozione dello sport e dell'attività fisica et O del DDPS sulla Scuola universitaria federale dello sport di Macolin · 20 pagine

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Ordinanza SUFSM 415.75

Art. 43 Notifica e accesso alla documentazione

1I risultati delle verifiche delle competenze sono comunicati agli studenti al più tardi due mesi dopo la chiusura della sessione d‟esame.

2Una volta ricevuta la comunicazione gli studenti hanno il diritto di visionare il materiale relativo alle proprie prove d‟esame.

Art. 44 Ripetizione

1Si possono ripetere soltanto le verifiche delle competenze giudicate insufficienti.

2Le prove possono essere ripetute una sola volta.

3La nuova prova deve essere svolta entro la normale durata del ciclo di studio.

4Se la prova è stata ripetuta, conta la nota migliore.

5L‟esaminatore decide in che forma si svolge la ripetizione. Essa può essere diversa da quella della prima prova. Può trattarsi ad esempio anche di una rielaborazione della prima verifica delle competenze.

Art. 45 Esclusione dagli studi

Studenti che non sono più in grado i soddisfare i presupposti per concludere con successo gli studi vengono esclusi dagli stessi.

Art. 46 Conservazione della documentazione

1La documentazione relativa alle verifiche delle competenze deve essere conservata fino alla scadere del termine di ricorso in merito al diploma finale e alla nota finale o fino alla conclusione definitiva dell‟eventuale procedura di ricorso, e in ogni caso per almeno tre anni.

2Se uno studente non conclude regolarmente il ciclo di studi, la documentazione relativa alla verifica delle competenze deve essere conservata fino allo scadere della durata massima degli studi e comunque per almeno tre anni.

Capitolo 3: Formazione degli allenatori

Art. 47

In collaborazione con l‟associazione mantello dello sport svizzero, l‟UFSPO propone formazioni per i seguenti sbocchi professionali riconosciuti dall‟Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia:

a. allenatore di sport di prestazione con attestato professionale federale;

b. allenatore di sport di punta diplomato.