Progetto
Consultazione 2010/40: Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica. O del DDPS sui programmi e progetti di promozione dello sport e dell'attività fisica et O del DDPS sulla Scuola universitaria federale dello sport di Macolin · 20 pagine
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Ordinanza SUFSM 415.75
Art. 18 Valutazione approfondita delle attitudini
La SUFSM può sottoporre i candidati che hanno superato le prove per la verifica dell‟attitudine fisica a un‟ulteriore valutazione attitudinale per verificare la loro capacità a seguire le lezioni nel campo delle scienze dello sport.
Art. 19 Disponibilità limitata di posti
1Se hanno superato le prove attitudinali più candidati rispetto al numero di posti disponibili per lo studio i posti sono attribuiti in base i risultati delle prove attitudinali.
2È fatta salva la regolamentazione del DDPS riguardante la limitazione del numero di studenti stranieri non domiciliati in Svizzera.
Art. 20 Validità della valutazione delle attitudini
La valutazione delle attitudini è valida per l‟accesso allo studio esclusivamente nell‟anno in cui è stata svolta.
Art. 21 Presupposti per l‟ammissione allo studio di bachelor
1
I candidati devono poter attestare i titoli e le attività seguenti:
a. maturità professionale, maturità specializzata, maturità liceale o formazione equivalente;
b. certificato di samaritano della Federazione svizzera dei samaritani;
c. „Brevet Basis Pool“ della Società svizzera di salvataggio o formazione equivalente;
d. riconoscimento valido di monitore G+S con un‟attività di almeno 4 settimane certificata.
2I candidati che in precedenza hanno conseguito una formazione esclusivamente scolastica devono attestare all‟atto dell‟ammissione agli studi un‟attività lavorativa pratica della durata di almeno un anno.
3I candidati allo studio devono inoltre aver svolto periodi di praticantato di almeno una settimana ciascuno nell‟insegnamento in una scuola professionale e nell‟insegnamento professionale dello sport in ambito extrascolastico.
4L‟attività di monitore G+S non vale come pratica ai sensi del capoverso 3.
5Il presupposto previsto alla lettera d del capoverso 1 deve essere soddisfatto per tutta la durata degli studi.
Art. 22 Ammissione allo studio di master
1Sono ammesse allo studio di master le persone che dispongono di un «Bachelor of Science» nel campo dello sport o di una formazione equivalente a livello di scuola universitaria. Resta salvo il capoverso 3.