Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/54: Ordinanze relative al Codice di procedura penale (le modalità di collocamento dei valori patrimoniali sequestrati)

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 1

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di giustizia UFG

Spiegazioni concernenti l’ordinanza sul collocamento di valori patrimoniali sequestrati (Ordinanza sul collocamento)

1. Situazione iniziale

Il 31 marzo 2010 il Consiglio federale ha stabilito l’entrata in vigore del Codice di diritto processuale penale del 5 ottobre 2007 (CPP; RU 2010 1881) per il 1° gennaio 2011. Secondo l’articolo 266 capoverso 6 CPP, il Consiglio federale disciplina le modalità di collocamento dei valori patrimoniali sequestrati.

L’articolo 266 del Codice di procedura penale definisce già il modo di procedere delle autorità penali in caso di oggetti e valori patrimoniali sequestrati. Il capoverso 2 prescrive la conservazione appropriata dei valori patrimoniali sequestrati, il capoverso 3 regolamenta il sequestro di immobili e il capoverso 4 il sequestro di crediti. Infine, il capoverso 5 disciplina il modo di procedere in caso di oggetti o valori patrimoniali esposti a rapido deprezzamento o che necessitano di una costosa manutenzione.

Considerato che già la natura stessa del sequestro consiste nel sottrarre alla persona interessata la facoltà di disporre di un oggetto e sottoporre quest’ultimo al controllo vincolato dello Stato, la necessità di legiferare nel quadro di un’ordinanza è minima.

2. Contenuto dell’ordinanza

L’ordinanza è indirizzata alle autorità penali e sancisce all’articolo 1 il principio secondo cui il collocamento di valori patrimoniali sequestrati deve essere sicuro, finalizzato a conservarne il valore e redditizio. Essa si fonda, da un lato, sugli atti normativi cantonali in materia di tutela (ad es. il § 19 dell’ordinanza del 25 settembre 2001 concernente il settore della tutela nel Cantone di Lucerna o l’art. 44 della legge del 28 maggio 1911 sull’introduzione del Codice civile svizzero del Cantone di Berna) e, dall’altro, sul numero 2.2 della raccomandazione del 30 marzo 1999 della Commissione contro la criminalità organizzata e la criminalità economica della Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDCGP) alle autorità cantonali di perseguimento penale riguardo all’amministrazione di valori patrimoniali bloccati.

L’articolo 2 determina per il denaro contante i ricavi e i redditi quali collocamenti sono ammessi in quanto sicuri e tesi a conservarne il valore. La fissazione di un limite pari a 100 000 franchi nel caso di depositi presso altre banche rispetto a quelle cantonali o alla Banca nazionale svizzera trova la sua legittimazione nel privilegio di cui godono i depositi sino a detto importo massimo secondo l’articolo 37b capoverso 1bisdella legge sulle banche dell’8 novembre 1934 (RS 952.0).

Secondo l’articolo 4 l’ordinanza sul collocamento entra in vigore assieme al Codice di procedura penale.

3. Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull’effettivo del personale

L’ordinanza non ha conseguenze finanziarie e ripercussioni sull’effettivo del personale.