Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/54: Ordinanze relative al Codice di procedura penale (le modalità di collocamento dei valori patrimoniali sequestrati) · 3 pagine
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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale di giustizia UFG
Spiegazioni relative all’ordinanza che adegua ordinanze in vista dell’entrata in vigore del Codice di diritto processuale penale del 5 ottobre 20071 (CPP)
I Abrogazione dell’ordinanza del 22 ottobre 2003 sulle spese della procedura penale federale (RS 312.025)
Detta ordinanza si fonda sull’articolo 246 capoverso 2 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale (PP; RS 312.0) e sarà abrogata secondo l’allegato 1 numero I/1 CPP. Secondo l’articolo 73 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP, FF 2010 1813), il Tribunale penale federale emana un regolamento che disciplina il calcolo delle spese procedurali e definisce gli emolumenti e le indennità anche per la procedura preliminare. L’ordinanza menzionata risulta quindi obsoleta e va abrogata.
II Abrogazione dell’ordinanza del 21 novembre 2007 sull’indennizzo delle spese straordinarie sostenute dagli organi cantonali nell’attività di polizia giudiziaria della Confederazione (RS 312.015)
Detta ordinanza si fonda sugli articoli 17 capoversi 4-7 e 257 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale (PP; RS 312.0) e sarà abrogata secondo l’allegato 1 numero I/1 CPP. Ora la base per gli indennizzi è costituita dall’articolo 423 capoversi 2 e 3 CPP, ma, considerato che l’allegato numero 7 CPP abrogherà anche questa base, dal 1° gennaio 2011 le spese straordinarie sostenute dagli organi cantonali per l’attività di polizia giudiziaria non saranno più indennizzate. L’ordinanza summenzionata risulta quindi superflua e va abrogata.
III Modifica dell’ordinanza del 10 novembre 2004 sulla comunicazione (RS 312.3)
Detta ordinanza si fonda sull’articolo 265 capoverso 1 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale (PP; RS 312.0) e sarà abrogata secondo l’allegato 1 numero I/1 CPP. Di conseguenza l’attuale base dell’ordinanza sulla comunicazione sarà sostituita dall’articolo 455 CPP, secondo cui il Consiglio federale emana le disposizioni per l’esecuzione del Codice di procedura penale. L’ingresso dell’ordinanza sulla comunicazione va adeguato di conseguenza.
IV Modifica dell'ordinanza del 10 novembre 2004 sull'inchiesta mascherata (OFIM; RS 312.81)
1. In generale
La presente ordinanza è retta dall'articolo 9 capoverso 3 della legge federale del 20 giugno 2003 sull'inchiesta mascherata (LFIM; RS 312.8) che sarà abrogata in virtù dell'allegato 1 numero I/2 CPP. Verrà quindi a mancare la base giuridica su cui attualmente poggia
1 RS 312.0; RU 2010 1881