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Consultazione 2010/54: Ordinanze relative al Codice di procedura penale (le modalità di collocamento dei valori patrimoniali sequestrati)

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Ordinanza Avamprogetto sul collocamento di valori patrimoniali sequestrati (Ordinanza sul collocamento)

del …

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 266 capoverso 6 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 20071 (CPP),

ordina:

Art. 1 Principio

Il collocamento di valori patrimoniali sequestrati deve essere sicuro, finalizzato a conservarne il valore e redditizio.

Art. 2 Denaro contante, ricavi e redditi

1 Il denaro contante sequestrato è collocato su conti risparmio o conti correnti presso:

a. la Banca nazionale svizzera;

b. le banche cantonali;

c. altre banche assoggettate alla legge sulle banche dell’8 novembre 19342 se l’importo non supera i 100 000 franchi.

2 Lo stesso vale per i ricavi da crediti sequestrati o dalla realizzazione di oggetti,

cartevalori oppure altri valori quotati in borsa o con un valore di mercato, nonché per i redditi da valori patrimoniali sequestrati.

3 I redditi sono sequestrati e restituiti agli aventi diritto eventualmente assieme ai valori patrimoniali.

Art. 3 Estratti conto

Chi dirige il procedimento provvede affinché ogni tre mesi sia allestito un estratto conto relativo ai conti risparmio e ai conti correnti secondo l’articolo 2, da conservare negli atti procedurali.

Art. 4 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.

1 RS 312.0

2 RS 952.0