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Consultazione 2010/82: Creazione delle basi legali necessarie all'istituzione di zone ambientali · 4 pagine
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Ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 5 settembre 19791 sulla segnaletica stradale è modificata come segue:
Art. 19a Zona ambientale
1 Il segnale «Zona ambientale» (2.59.7) designa le aree in cui è vietata la circolazione o il parcheggio di veicoli a motore che superano determinati valori d’emissione.
2 I veicoli a motore possono circolare o essere parcheggiati in una zona ambientale soltanto se muniti di un contrassegno ambientale. Sul cartello della zona ambientale devono essere raffigurati i contrassegni che autorizzano l’accesso alla zona. L’assegnazione dei contrassegni è disciplinata nell’ordinanza del... 2 sul contrassegno ambientale.
3 Il segnale «Zona ambientale» non vale per:
a. autoveicoli di lavoro, carri con motore, monoassi e ciclomotori;
b. veicoli di pronto intervento impegnati in corse di servizio urgenti e spostamenti direttamente connessi a queste corse;
c. veicoli dell’esercito con le targhe di cui all’articolo 82 capoverso 1 lettera f dell’ordinanza del 27 ottobre 19763 sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli;
d. veicoli con targhe che portano il segno «CD», «CC» o «AT»;
e. veicoli impiegati durante le corse per l’esame di conducente;
f. veicoli impiegati durante le corse per i controlli ufficiali dei veicoli;
g. veicoli per i quali la Confederazione ha accordato una concessione o un’autorizzazione in virtù della legge del 20 marzo 20094 sul trasporto di viaggiatori.
4 Se necessario e opportuno, le autorità esecutive possono autorizzare altre eccezioni, da riportare in un cartello complementare.
1 RS 741.21
2RS ...
3 RS 741.51
4 RS 745.1
2010–...