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Consultazione 2010/82: Creazione delle basi legali necessarie all'istituzione di zone ambientali · 8 pagine
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Ordinanza sul contrassegno ambientale (OCAm)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 19581 sulla circolazione stradale (LCStr); visto l’articolo 39 capoverso 1 della legge federale del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb),
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Art. 1 Rilascio del contrassegno ambientale
Il contrassegno ambientale è rilasciato per un determinato veicolo e contiene il numero di targa del veicolo stesso.
Art. 2 Tipologie di contrassegni
Le tipologie di contrassegni sono riportate nell’allegato 1 numero 1.
Art. 3 Assegnazione del contrassegno
1 Il contrassegno è assegnato in base alla categoria di emissioni dei veicoli. I criteri per l’assegnazione sono definiti nell’allegato 1 numero 2.
2 Se dalla licenza di circolazione non è possibile identificare chiaramente la categoria di emissioni del veicolo e se quest’ultima non può essere documentata in altro modo, il contrassegno è assegnato in base alla data della messa in circolazione del veicolo. I criteri per l’assegnazione sono definiti nell’allegato 2.
Art. 4 Ottenimento del contrassegno
1 Il contrassegno può essere richiesto all’autorità d’immatricolazione oppure a un ente da questa designato.
2 La domanda deve essere accompagnata da una copia della licenza di circolazione.
Art. 5 Apposizione e rimozione del contrassegno
1 Negli autoveicoli il contrassegno deve essere apposto all’interno del parabrezza, sul bordo inferiore destro; negli altri veicoli a motore, in un punto adeguato e ben visibile.
2 Il contrassegno deve essere rimosso se sul veicolo viene apposta una targa il cui numero non corrisponde a quello riportato sul contrassegno. La presente disposizione non si applica se sono utilizzate targhe professionali che portano la lettera «U».