Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/82: Creazione delle basi legali necessarie all'istituzione di zone ambientali · 6 pagine

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Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC

Basi legali in materia di zone ambientali

Indagine conoscitiva

Spiegazioni

1 Introduzione

1.1 Zone ambientali in Europa

Negli ultimi anni, in diverse città europee, sono state introdotte delle cosiddette zone ambientali allo scopo di ridurre l’inquinamento causato dalle emissioni provenienti dal traffico stradale (soprattutto sotto forma di inquinanti atmosferici). Concretamente si tratta di aree in cui i veicoli possono transitare soltanto se non superano determinati valori d’emissione. Le regole che vigono in queste zone non sono però tutte uguali, ma si distinguono, per esempio, per la tipologia di veicoli interessati. per le prescrizioni in materia di emissioni che i veicoli devono rispettare e per le conseguenze derivanti dall’inosservanza di tali prescrizioni.

1.2 Il sistema delle zone ambientali in breve

1.2.1 Competenza cantonale

L’attuazione della legislazione sulla protezione dell’ambiente e di quella sulla circolazione stradale rientra nella sfera di competenza dei Cantoni. Conformemente al diritto federale in materia ambientale, i Cantoni sono tenuti a predisporre piani dei provvedimenti per la protezione dell'aria se è certo o probabile che il carico inquinante dell’aria supera i valori soglia stabiliti dal Consiglio federale. Nell’aprile del 2008 il Consiglio di Stato ginevrino ha pertanto emanato un piano dei provvedimenti che prevedeva, tra le altre cose, la creazione di una zona ambientale nel centro di Ginevra. Successivamente ha chiesto al capo del DATEC di sostenerlo nell’attuazione di questa parte del piano. Una richiesta analoga è giunta anche dal Consiglio di Stato del Cantone del Ticino. Sotto il profilo della protezione dell’ambiente, le zone ambientali costituiscono un provvedimento idoneo a migliorare in modo significativo la qualità dell’aria in una determinata area. Il loro impatto dipende soprattutto dalle caratteristiche concrete che l’autorità cantonale competente decide di assegnare loro. In questo senso è fondamentale stabilire i veicoli soggetti al provvedimento o, più precisamente, le categorie di emissioni e i contrassegni ambientali non ammessi nelle zone ambientali. La struttura delle zone e gli obiettivi che si intendono raggiungere devono essere pertanto definiti nel piano dei provvedimenti in materia di protezione dell’aria.

In Svizzera i Cantoni hanno la facoltà di emanare prescrizioni per le strade in cui possono circolare i veicoli nella misura in cui lo esigano la protezione degli abitanti o di altri ugualmente toccati dall’inquinamento fonico od atmosferico, la sicurezza, l’alleviamento o la disciplina del traffico, la protezione della strada od altre condizioni locali. In virtù di questa competenza i Cantoni possono quindi adottare qualsiasi misura prevista dalla legislazione federale sulla circolazione stradale e ammessa secondo i principi della necessità e della proporzionalità.