Avamprogetto variante 2
Consultazione 2011/101: Codice penale svizzero e Codice penale militare (attuazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) · 3 pagine
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Modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare
capoversi 2 e 3 della Costituzione federale, l'autorità esecutiva cantonale decide entro 30 giorni. La decisione può essere impugnata dinanzi al tribunale cantonale competente che decide definitivamente entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.
Art. 73d (nuovo)
Diritto Gli articoli 73a–73c prevalgono sulle regole non cogenti del diritto determinante internazionale. Sono considerate regole cogenti del diritto
internazionale esclusivamente i divieti della tortura, del genocidio, della guerra di aggressione, della schiavitù e del respingimento in uno Stato in cui la persona è minacciata di morte o tortura.
Art. 151a (nuovo)
1
Abuso di Chiunque ottiene indebitamente prestazioni dell'aiuto sociale o delle prestazioni assicurazioni sociali per se o per altri, fornendo indicazioni non sociali veritiere o incomplete, sottacendo mutate circostanze o in altro modo,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2Nei casi poco gravi può essere pronunciata la multa.
II
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.