Avamprogetto variante 1

Consultazione 2011/101: Codice penale svizzero e Codice penale militare (attuazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) · 10 pagine

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Codice penale svizzero e Codice penale militare (Attuazione dell’ art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull’espulsione di stranieri che commettono reati)

Avamprogetto (variante 1)

Modifica del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del …1,

decreta:

I

Le seguenti leggi federali sono modificate come segue:

1. Codice penale svizzero2

Art. 66a (nuovo)

1

1a. Espulsione Il giudice espelle per una durata da cinque a quindici anni lo dal territorio straniero condannato a una pena per uno dei seguenti reati:

svizzero. a. omicidio intenzionale (art. 111), assassinio (art. 112),

a. Condizioni omicidio passionale (art. 113), rapina (art. 140), tratta di

esseri umani (art. 182), violenza carnale (art. 190) oppure un altro crimine contro la vita e l’integrità della persona, contro il patrimonio, contro la libertà personale, contro l’integrità sessuale, oppure un crimine di comune pericolo, a condizione che per questo crimine sia comminata una pena detentiva minima di un anno o più, o una pena detentiva massima di dieci anni o più;

b. furto (art. 139) in combinazione con violazione di domicilio (art. 186);

c. truffa (art. 146 cpv. 1) a un’assicurazione sociale o all’aiuto sociale, ottenimento abusivo di prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale (art. 148a cpv. 1);

d. un’infrazione dell’articolo 19 capoverso 2 della legge federale del 3 ottobre 19513 sugli stupefacenti.

RS ..........

1FF

2 RS 311.0

3 RS 812.121

2012–......