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Consultazione 2011/105: Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera. Decreto federale sull'approvazione di due convenzioni europee in materia amministrativa · 2 pagine

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Notification des documents et obtention d’informations et de preuves en matière administrative. AF

3. dichiarazione relativa all’articolo 10 capoverso 2

La Svizzera si oppone alla notificazione da parte di agenti diplomatici o funzionari consolari se il documento deve essere notificato a una persona che non è cittadina dello Stato richiedente.

b. concernenti la Convenzione europea del 15 marzo 19786 sul conseguimento all’estero di informazioni e di prove in materia amministrativa:

1. dichiarazione relativa all’articolo 1 capoverso 2

La Convenzione non si applica alle domande presentate alla Svizzera relative a infrazioni amministrative in materia fiscale.

2. dichiarazione relativa all’articolo 2

L’autorità centrale ai sensi della Convenzione è l’Ufficio federale di giustizia, 3003 Berna.

3. dichiarazione relativa all’articolo 9

La Svizzera dichiara che la domanda e i suoi allegati devono essere redatti nella lingua dell’autorità richiesta, ossia in tedesco, francese o italiano, o accompagnate da una traduzione nella lingua ufficiale del luogo in cui la domanda deve essere trattata.

4. dichiarazione relativa all’articolo 22

La Svizzera ammette l’esecuzione in Svizzera di commissioni rogatorie da parte di agenti diplomatici o funzionari consolari soltanto a condizione che non sia adottata alcuna misura coercitiva e che la commissione rogatoria riguardi soltanto cittadini dello Stato richiedente.

Art. 3

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost. e 141a cpv. 2).

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