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Consultazione 2011/123: Modifica della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro) · 3 pagine

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Legge sul riciclaggio di denaro RU 20..

Art. 23 cpv. 2

2L’Ufficio di comunicazione verifica e analizza le informazioni ricevute. Se necessario richiede informazioni complementari conformemente all’articolo 11a.

Art. 30 (nuovo) Collaborazione con uffici di comunicazione esteri

1L’Ufficio di comunicazione può trasmettere a un ufficio di comunicazione estero tutti i dati personali e le altre informazioni in suo possesso o che è autorizzato a raccogliere conformemente alla presente legge, se l’ufficio di comunicazione estero:

a. garantisce di utilizzare le informazioni esclusivamente per scopi di analisi nel contesto della lotta contro il riciclaggio di denaro, dei suoi reati preliminari, della criminalità organizzata o del finanziamento del terrorismo;

b. garantisce di accogliere una richiesta analoga della Svizzera;

c. è soggetto al segreto d’ufficio o al segreto professionale e garantisce effettivamente di rispettarli;

d. garantisce di non trasmettere le informazioni ricevute ad altre autorità senza l’esplicito consenso dell’Ufficio di comunicazione; e

e. rispetta le condizioni e le restrizioni d’uso dell’Ufficio di comunicazione.

2L’Ufficio di comunicazione è autorizzato a trasmettere segnatamente le informazioni seguenti:

a. il nome dell’intermediario finanziario;

b. i titolari, i numeri e i saldi di conti;

c. l’avente diritto economico; e

d. indicazioni sulle transazioni.

3L’Ufficio di comunicazione non è autorizzato a trasmettere il nome dell’autore della comunicazione inviata dall’intermediario finanziario.

4Esso può acconsentire all’inoltro della comunicazione da parte dell’ufficio di comunicazione estero a un’altra autorità, se quest’ultima garantisce di:

a. utilizzare le informazioni per scopi di analisi nel contesto della lotta contro il riciclaggio di denaro, dei suoi reati preliminari, della criminalità organizzata o del finanziamento del terrorismo;

b. utilizzare le informazioni per avviare un procedimento penale per riciclaggio di denaro o i suoi reati preliminari, per criminalità organizzata o per finanziamento del terrorismo oppure per comprovare una richiesta di assistenza giudiziaria nel quadro di un tale procedimento penale;

c. non utilizzare le informazioni per perseguire reati che, ai sensi del diritto svizzero, non sono reati preliminari del riciclaggio di denaro;

d. non utilizzare le informazioni come mezzi di prova;

e. essere soggetta al segreto d’ufficio o al segreto professionale e garantisce effettivamente di rispettarli.