Progetto

Consultazione 2011/123: Modifica della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro) · 3 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto

Legge sul riciclaggio di denaro RU 20..

5L’Ufficio di comunicazione è autorizzato a disciplinare in modo più particolareggiato le modalità della collaborazione insieme agli uffici di comunicazione esteri.

Art. 31 (nuovo) Rifiuto di fornire informazioni

È vietato fornire informazioni agli uffici di comunicazione esteri quando:

a. la richiesta non ha alcun legame con la Svizzera;

b. per rispondere a una richiesta è necessario applicare la coercizione processuale o eseguire altre misure e azioni per le quali il diritto svizzero statuisce l’uso dei canali dell’assistenza giudiziaria.

Art. 31a (nuovo) Disposizioni applicabili della legge federale del 7 ottobre 1994

sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione Se la presente legge non contiene disposizioni sul trattamento dei dati e l’assistenza amministrativa da parte dell’Ufficio di comunicazione, si applicano per analogia le sezioni 1 e 4 della legge federale del 7 ottobre 19943 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.

Art. 32, rubrica, nonché cpv. 2 e 3

Collaborazione con autorità estere di perseguimento penale

2Abrogato

3L’Ufficio di comunicazione non è autorizzato a trasmettere il nome dell’autore della comunicazione inviata dall’intermediario finanziario.

II

1La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

...

3 RS 360