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Consultazione 2011/15: Revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn): prescrizioni relative agli apparecchi e commercializzazione · 41 pagine
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Ordinanza 730.01
6 Servizio d’omologazione
L’Ufficio federale riconosce un servizio d’omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio:
a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati;
b. disponga di personale sufficientemente istruito e sperimentato;
c. disponga dei locali e dell’apparecchiatura appropriati;
d. gestisca un sistema di documentazione appropriato;
e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.
7 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura
7.1 L’indicazione del consumo di energia e l’etichettatura devono essere
effettuate conformemente al regolamento (UE) n. 1060/201010.
7.2 Chiunque offre o commercializza frigoriferi e congelatori deve provvedere
affinché l’etichetta energetica figuri sui modelli d’esposizione di detti apparecchi, sull’imballaggio e sui documenti di vendita (prospetti, istruzioni per l’uso, offerte in Internet, ecc.).
8 Regolamentazione transitoria
Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice valide a partire dal 1° gennaio 2012 possono essere commercializzati al più tardi solo fino al 30 giugno 2012 in conformità alle esigenze della presente appendice11 valide fino al 31 dicembre 2011.
Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice12 valide il 31 dicembre 2011 devono essere ritirati dal mercato.
10 Vedi nota al n. 2.1.
11 RU 2002 181, 2003 4747, 2004 4709, 2006 2411, 2008 1223, 2009 3473, 2009 6837, 2010 6125.
12 RU 2002 181, 2003 4747, 2004 4709, 2006 2411, 2008 1223, 2009 3473, 2009 6837, 2010 6125.