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Consultazione 2011/15: Revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn): prescrizioni relative agli apparecchi e commercializzazione · 41 pagine
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Ordinanza 730.01
Appendice 2.25 (art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c)
Esigenze per l’efficienza energetica di frigoriferi e congelatori domestici elettrici con raccordo alla rete e relative combinazioni
1 Campo d’applicazione
1.1 La presente appendice si applica ai frigoriferi e ai congelatori domestici
elettrici con raccordo alla rete (qui di seguito frigoriferi e congelatori) e alle relative combinazioni con una capacità utile in acqua compresa fra i 10 e i 1500 litri; si applica anche agli apparecchi commercializzati non destinati all’uso domestico oppure alla refrigerazione degli alimenti.
1.2 Non rientrano nel campo d’applicazione della presente appendice gli
apparecchi che sono alimentati principalmente con fonti di energia diverse dalla corrente elettrica, pezzi unici su misura così come apparecchi per applicazioni nel settore delle prestazioni di servizi in cui il prelievo degli alimenti refrigerati viene rilevato da sensori elettronici e le cui informazioni vengono automaticamente trasmesse tramite una connessione di rete a un sistema di controllo remoto per la contabilità delle giacenze. Sono esclusi anche gli apparecchi la cui funzione principale non è la refrigerazione degli alimenti, ad esempio dispenser di cubetti di ghiaccio oppure di bevande fredde come apparecchi singoli.
2 Esigenze per la commercializzazione
2.1 Gli apparecchi ai sensi del punto 1.1 possono essere commercializzati se il
loro indice dell’efficienza energetica IEE è inferiore a 42 in conformità al regolamento (UE) n.1060/20106.
2.2 Inoltre, apparecchi ad assorbimento e gli apparecchi di refrigerazione di
natura diversa da quelli a compressore possono essere commercializzati se la loro capacità utile in acqua è inferiore a 60 litri e il loro indice dell’efficienza energetica IEE è inferiore a 125 conformemente al regolamento (UE) n. 1060/2010. A partire dal 1° luglio 2015 l’indice dell’efficienza energetica IEE dovrà essere inferiore a 110.
5 Originaria appendice 1.2. Introdotta dal n. I dell’O del 7 dic. 2001 (RU 2002 181). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del 24 giu. 2009 (RU 2009 3473). Aggiornata dal n. I dell’O del 4 dic. 2009 (RU 2009 6837), dal n. II dell’O del 10 dic. 2010 (RU 2010 6125) e dal n. II dell’O del …, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 …).
6 Regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico, GU L 314 del 30.11.2010, pag. 17.