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Consultazione 2011/15: Revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn): prescrizioni relative agli apparecchi e commercializzazione · 41 pagine

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Ordinanza 730.01

f. i rapporti delle omologazioni, propri o allestiti da terzi.

6 Servizio d’omologazione

L’Ufficio federale riconosce un servizio d’omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio:

a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati;

b. disponga di personale sufficientemente istruito e sperimentato;

c. disponga dei locali e dell’apparecchiatura appropriati;

d. gestisca un sistema di documentazione appropriato;

e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

7 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

7.1 L’indicazione del consumo di energia e l’etichettatura devono essere

conformi:

a. alla direttiva 92/75/CEE91 e

b. alla direttiva 98/11/CE92 e

c. al regolamento (CE) n. 245/200993, allegato III.

7.2 Chiunque offre o commercializza lampade deve provvedere affinché le

informazioni sul prodotto di cui al numero 7.1 figurino sui modelli d’esposizione di detti apparecchi, sull’imballaggio e sui documenti di vendita (prospetti, istruzioni per l’uso, offerte in Internet, ecc.).

8 Regolamentazione transitoria

Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice possono essere commercializzati al massimo ancora fino al 30 giugno 2012.

91 Direttiva 92/75/CCE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti, GU L 297 del 13.10.1992, pag. 16.

92 Direttiva 98/11/CE della Commissione, del 27 gennaio 1998, che stabilisce le modalità d’applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante l’efficienza energetica delle lampade per uso domestico, GU L 71 del 10.3.1998, pag. 1.

93 Vedi nota al n. 1.2.