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Consultazione 2011/15: Revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn): prescrizioni relative agli apparecchi e commercializzazione · 41 pagine
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Ordinanza 730.01
f. i rapporti delle omologazioni, propri o allestiti da terzi.
6 Servizio d’omologazione
L’Ufficio federale riconosce un servizio d’omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio:
a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati;
b. disponga di personale sufficientemente istruito e sperimentato;
c. disponga dei locali e dell’apparecchiatura appropriati;
d. gestisca un sistema di documentazione appropriato;
e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.
7 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura
7.1 L’indicazione del consumo di energia e l’etichettatura devono essere
conformi:
a. alla direttiva 92/75/CEE91 e
b. alla direttiva 98/11/CE92 e
c. al regolamento (CE) n. 245/200993, allegato III.
7.2 Chiunque offre o commercializza lampade deve provvedere affinché le
informazioni sul prodotto di cui al numero 7.1 figurino sui modelli d’esposizione di detti apparecchi, sull’imballaggio e sui documenti di vendita (prospetti, istruzioni per l’uso, offerte in Internet, ecc.).
8 Regolamentazione transitoria
Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice possono essere commercializzati al massimo ancora fino al 30 giugno 2012.
91 Direttiva 92/75/CCE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti, GU L 297 del 13.10.1992, pag. 16.
92 Direttiva 98/11/CE della Commissione, del 27 gennaio 1998, che stabilisce le modalità d’applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante l’efficienza energetica delle lampade per uso domestico, GU L 71 del 10.3.1998, pag. 1.
93 Vedi nota al n. 1.2.