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Consultazione 2011/15: Revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn): prescrizioni relative agli apparecchi e commercializzazione · 41 pagine
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Ordinanza 730.01
5 Documenti tecnici
I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti:
a. tutti i dati necessari per identificare l’apparecchio in modo univoco;
b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni, il volume (o i volumi), le caratteristiche del compressore (o dei compressori) e altre particolarità;
c. le istruzioni per l’uso;
d. i risultati delle misurazioni del consumo di energia conformemente al regolamento europeo (CE) n. 641/200985;
e. i rapporti delle omologazioni, propri o allestiti da terzi.
6 Servizio d’omologazione
L’Ufficio federale riconosce un servizio d’omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio:
a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati;
b. disponga di personale sufficientemente istruito e sperimentato;
c. disponga dei locali e dell’apparecchiatura appropriati;
d. gestisca un sistema di documentazione appropriato;
e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.
7 Indicazione dell’efficienza energetica e informazioni sul prodotto
L’indicazione dell’efficienza energetica e di altre informazioni sul prodotto devono essere conformi al regolamento (CE) n. 641/200986, allegato I, numero 2.
8 Regolamentazione transitoria
Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice possono essere commercializzati al massimo ancora fino al 31 dicembre 2012.
85 Vedi nota al n. 1.
86 Vedi nota al n. 1.