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Consultazione 2011/17: Ordinanza sulla dichiarazione concernente le pellicce e i prodotti di pellicceria · 3 pagine

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Ordinanza sulla dichiarazione concernente le pellicce e i prodotti di pellicceria (Ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce)

del …

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 4 e 11 della legge del 5 ottobre 19901 sull’informazione dei consumatori (LIC);

visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA),

ordina:

Sezione 1: Oggetto e definizioni

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina gli obblighi relativi alla dichiarazione e il controllo della dichiarazione per le pellicce e i prodotti di pellicceria che sono forniti ai consumatori.

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per:

a. pelliccia: pelame di animali selvatici;

b. prodotto di pellicceria: prodotto in pelliccia o che contiene pelliccia;

c. animali selvatici: tutti i mammiferi eccettuati:

1. gli esemplari domestici delle specie equina, bovina, suina, ovina e caprina;

2. gli yak e i bufali domestici;

3. i lama e gli alpaca;

4. i conigli domestici.

Sezione 2: Obblighi relativi alla dichiarazione

Art. 3 Dichiarazione della specie animale selvatica

Chi fornisce pellicce o prodotti di pellicceria ai consumatori è tenuto a indicare il nome scientifico e il nome zoologico della specie animale selvatica da cui è stato ottenuto il pelame.

Art. 4 Dichiarazione dell’origine del pelame

1Chi fornisce pellicce o prodotti di pellicceria ai consumatori è tenuto a indicare l’origine del pelame.

2L’origine del pelame è il Paese in cui l’animale selvatico è stato cacciato o in cui è stato allevato e tenuto fino all’età di macellazione.

3Se non è possibile stabilire il Paese d’origine del pelame occorre indicare con la massima precisione possibile la zona geografica di provenienza dell’animale selvatico.

4Se non è possibile indicare né l’origine del pelame né una zona geografica di provenienza ai sensi del capoverso 3, è permessa l’indicazione «origine sconosciuta».

Art. 5 Dichiarazione del modo di ottenimento del pelame

1Chi fornisce pellicce o prodotti di pellicceria ai consumatori è tenuto a indicare il modo di ottenimento del pelame.

2Il modo di ottenimento va indicato come segue:

a. se gli animali sono stati cacciati: caccia con trappole o caccia senza trappole;

b. se gli animali sono stati allevati: allevamento in mandria, allevamento in branco, allevamento in gabbie con fondo naturale oppure allevamento in gabbie con fondo a griglia.

3Se non è possibile dare un’indicazione ai sensi del capoverso 2 va indicato quanto segue: «Può essere stato ottenuto mediante caccia con trappole o caccia senza trappole oppure mediante qualsiasi tipo di allevamento».

1 RS 944.0

2 RS 172.010

2011–......