Progetto
Consultazione 2011/17: Ordinanza sulla dichiarazione concernente le pellicce e i prodotti di pellicceria · 3 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto
Ordinanza sulla dichiarazione concernente le pellicce e i prodotti di pellicceria (Ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce)
del …
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 4 e 11 della legge del 5 ottobre 19901 sull’informazione dei consumatori (LIC);
visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA),
ordina:
Sezione 1: Oggetto e definizioni
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina gli obblighi relativi alla dichiarazione e il controllo della dichiarazione per le pellicce e i prodotti di pellicceria che sono forniti ai consumatori.
Art. 2 Definizioni
Nella presente ordinanza si intende per:
a. pelliccia: pelame di animali selvatici;
b. prodotto di pellicceria: prodotto in pelliccia o che contiene pelliccia;
c. animali selvatici: tutti i mammiferi eccettuati:
1. gli esemplari domestici delle specie equina, bovina, suina, ovina e caprina;
2. gli yak e i bufali domestici;
3. i lama e gli alpaca;
4. i conigli domestici.
Sezione 2: Obblighi relativi alla dichiarazione
Art. 3 Dichiarazione della specie animale selvatica
Chi fornisce pellicce o prodotti di pellicceria ai consumatori è tenuto a indicare il nome scientifico e il nome zoologico della specie animale selvatica da cui è stato ottenuto il pelame.
Art. 4 Dichiarazione dell’origine del pelame
1Chi fornisce pellicce o prodotti di pellicceria ai consumatori è tenuto a indicare l’origine del pelame.
2L’origine del pelame è il Paese in cui l’animale selvatico è stato cacciato o in cui è stato allevato e tenuto fino all’età di macellazione.
3Se non è possibile stabilire il Paese d’origine del pelame occorre indicare con la massima precisione possibile la zona geografica di provenienza dell’animale selvatico.
4Se non è possibile indicare né l’origine del pelame né una zona geografica di provenienza ai sensi del capoverso 3, è permessa l’indicazione «origine sconosciuta».
Art. 5 Dichiarazione del modo di ottenimento del pelame
1Chi fornisce pellicce o prodotti di pellicceria ai consumatori è tenuto a indicare il modo di ottenimento del pelame.
2Il modo di ottenimento va indicato come segue:
a. se gli animali sono stati cacciati: caccia con trappole o caccia senza trappole;
b. se gli animali sono stati allevati: allevamento in mandria, allevamento in branco, allevamento in gabbie con fondo naturale oppure allevamento in gabbie con fondo a griglia.
3Se non è possibile dare un’indicazione ai sensi del capoverso 2 va indicato quanto segue: «Può essere stato ottenuto mediante caccia con trappole o caccia senza trappole oppure mediante qualsiasi tipo di allevamento».
1 RS 944.0
2 RS 172.010
2011–......