Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/17: Ordinanza sulla dichiarazione concernente le pellicce e i prodotti di pellicceria · 7 pagine

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Dipartimento federale dell’economia DFE

Ufficio federale di veterinaria UFV

Ordinanza sulla dichiarazione concernente le pellicce e i prodotti di pellicceria. Note esplicative

Premessa

La mozione 08.3675 Obbligo di dichiarazione delle pellicce, depositata dalla consigliera nazionale Moser il 3 ottobre 2008 (qui appresso mozione Moser) e trasmessa dal Parlamento, incarica il Consiglio federale di modificare le basi legali affinché si introduca l'obbligo di dichiarazione per le pellicce e gli articoli in pelliccia, così da fornire ai consumatori informazioni chiare sul tipo di allevamento, l'origine e la specie animale1.

Un primo incontro informativo su questo tema si è svolto il 5 febbraio 2009. Sono stati invitati i rappresentanti dei rami interessati dell’industria della pelliccia e dell’industria tessile, che hanno potuto esprimersi in merito alle richieste e all'attuazione della mozione. In generale i partecipanti si sono detti favorevoli all’introduzione di un obbligo di dichiarazione. In quell’occasione è stata rilevata la necessità di contenere al massimo gli oneri attuativi della mozione. Sono state inoltre menzionate le attuali prescrizioni di Swissfur in tale materia ed è stata posta la questione relativa all’opportunità di adottare in quest’ambito, da parte svizzera, una procedura diversa da quella degli altri Paesi europei. Nel corso di un incontro successivo, svoltosi il 1odicembre 2010, gli ambienti interessati hanno nuovamente potuto illustrare le loro posizioni.

Sotto il profilo giuridico, l’obbligo di dichiarazione si fonda sulla legge sull’informazione dei consumatori (LIC, RS 944.0). Secondo l’articolo 3 LIC, le organizzazioni dell’economia e dei consumatori concordano l’elenco delle merci da dichiarare. Se tale accordo non viene raggiunto entro congruo termine, il Consiglio federale può disciplinare la dichiarazione mediante un’ordinanza (art. 4 lett. a LIC).

Dopo il secondo incontro sono stati definiti i criteri fondamentali da seguire per l’introduzione di un obbligo di dichiarazione concernente le pellicce e i prodotti di pellicceria. Da fine febbraio fino ad aprile 2011, le organizzazioni interessate (commercianti di tessili, di pellicce, negozi specializzati in articoli di pellicceria, commercianti al dettaglio nonché organizzazioni di tutela dei consumatori) hanno avuto la possibilità di stabilire alla luce dei criteri fondamentali di cui sopra un accordo di diritto privato relativo a una dichiarazione concernente le pellicce e i prodotti di pellicceria, secondo quanto previsto dall’articolo 3 LIC. Soltanto tre associazioni hanno risposto entro i termini: due contrarie all’ipotesi di un accordo di diritto privato, una – in rappresentanza dell’industria tessile – favorevole. Considerato che non è stato raggiunto alcun accordo relativo ad una dichiarazione concernente le pellicce e i prodotti di pellicceria entro un termine appropriato, in adempimento della mozione Moser e sulla base all’articolo 4 lettera a LIC è stato elaborato un progetto di ordinanza.

1 La legge sulla protezione degli animali prescrive un divieto di importazione delle pelli di cane e di gatto (RS 455; art. 14 cpv. 2). Inoltre, la revisione del 15.6.2012 della suddetta legge (FF 2012 5951), la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2013, stabilisce all’art icolo 14 capoverso 2 un divieto generale di commercializzazione delle pelli di cane e di gatto.