Progetto
Consultazione 2011/17: Ordinanza sulla dichiarazione concernente le pellicce e i prodotti di pellicceria · 3 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto
Art. 6 Dichiarazione in caso di prodotti composti di più pelami
In caso di prodotti composti di più di tre pelami, nelle dichiarazioni di cui agli articoli 3–5 vanno indicati i tre pelami presenti in maggiore quantità.
Art. 7 Dove e in che lingua deve figurare la dichiarazione
1L’origine e il modo di ottenimento del pelame nonché la specie animale selvatica da cui è stato ottenuto il pelame vanno indicati sul prodotto stesso o sul suo imballaggio.
2Se la dichiarazione figura sul prodotto, l’indicazione deve essere scritta su un’etichetta incollata o fissata in altro modo al prodotto oppure sul cartellino del prezzo.
3Le dichiarazioni di cui agli articoli 3-6 devono figurare in almeno una lingua ufficiale della Confederazione.
Sezione 3: Controllo della dichiarazione
Art. 8 Controllo autonomo
1Chi fornisce pellicce o prodotti di pellicceria ai consumatori è tenuto a garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 3‒7.
2Chi fornisce pellicce o prodotti di pellicceria ai consumatori è tenuto a mettere in uso sistemi e procedure volti a facilitare la trasmissione a titolo gratuito delle necessarie informazioni alle autorità che le richiedono.
Art. 9 Organo di controllo
1L’Ufficio federale di veterinaria (UFV) controlla se le dichiarazioni sono conformi alle prescrizioni della presente ordinanza.
2Per lo svolgimento dei controlli l’UFV può ricorrere a enti privati o pubblici.
3L’UFV può chiedere all’Amministrazione federale delle dogane di comunicare per un arco di tempo stabilito dati concernenti la dichiarazione doganale relativa all’importazione di pellicce o prodotti di pellicceria ben definiti.
Art. 10 Svolgimento dei controlli
1I controlli dell’UFV avvengono:
a. sotto forma di controlli a campione presso i punti vendita; oppure
b. sotto forma di controlli mirati, se vi sono motivi fondati per ritenere che una dichiarazione non è conforme alle prescrizioni.
2L’UFV può controllare bollettini di consegna, contratti, fatture e altri documenti utili e se necessario prelevare campioni da identificare e disporne l’analisi. A tal fine l’UFV può accedere durante l’orario normale di lavoro ai locali commerciali di chi fornisce pellicce o prodotti di pellicceria ai consumatori.
3Se dai controlli risulta che la dichiarazione non è conforme alle prescrizioni della presente ordinanza, l’UFV informa chi fornisce pellicce o prodotti di pellicceria ai consumatori in merito all’esito dei controlli dando all’interessato la possibilità di pronunciarsi.
4L’UFV può disporre la rettifica della dichiarazione.
Art. 11 Tasse
1Se dai controlli risulta l’inadempimento degli obblighi di dichiarazione, all’inadempiente viene imposto il pagamento di una tassa per il risarcimento dei costi di controllo.
2La tassa viene stabilita in base agli oneri temporali.
3La tariffa oraria ammonta a 200 franchi.
4Si applicano inoltre le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20043 sugli emolumenti.
Sezione 4: Sanzioni penali
Art. 12
Chi viola le disposizioni relative alla dichiarazione di cui agli articoli 3-7 viene punito secondo l’articolo 11 LIC.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 13 Modifica del diritto vigente
L’ordinanza del 19 maggio 20104 sull’immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere è modificata come segue:
Art. 2 lett. c n. 8