Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/17: Ordinanza sulla dichiarazione concernente le pellicce e i prodotti di pellicceria · 9 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 1Fedlex · Rapporto sui risultati

Dipartimento federale dell’economia DFE

Ufficio federale di veterinaria UFV

Affari internazionali, Conservazione delle specie

Düby Danielle 11.10.2012

Rapporto sull’indagine conoscitiva: ordinanza sulla dichiarazione concernente le pellicce e i prodotti di pellicceria

1 Situazione iniziale

Mediante la mozione 08.3675, approvata dal Parlamento nel 2009, il Consiglio federale è stato incaricato di modificare le basi legali in modo da introdurre un obbligo di dichiarazione per le pellicce e i prodotti di pellicceria. Tale obbligo permette ai consumatori di pellicce e prodotti di pellicceria di avere informazioni chiare riguardo alle modalità di allevamento degli animali, all’origine del pelame e alle specie animali utilizzate. Siccome nel 2009/2010 le organizzazioni dell’industria della pelliccia e dell’industria tessile non giunsero a una

dichiarazione vincolante mediante un accordo di diritto privato, il Consiglio federale ha deciso di applicare la mozione Moser mediante ordinanza. Dal 3 luglio al 24 settembre 2012 l’Ufficio federale di veterinaria ha svolto un’indagine conoscitiva relativa all’ordinanza sulla

dichiarazione concernente le pellicce e i prodotti di pellicceria (Ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce).

1.1 Punti essenziali dell’avamprogetto

La dichiarazione comprende la specie animale nonché il modo di ottenimento e l’origine del pelame. Si è tenuto conto del principio di proporzionalità evitando requisiti troppo dettagliati della dichiarazione e accordando agli operatori di mercato la massima libertà nella modalità di dichiarazione. L’obbligo di dichiarazione viene applicato conformemente alla legge

sull’informazione dei consumatori (LIC, RS 944.0) e interessa gli operatori del mercato che forniscono ai consumatori pellicce e prodotti di pellicceria nazionali o esteri. Per motivi di proporzionalità le pellicce e i prodotti di pellicceria di determinati mammiferi sono esclusi dall’obbligo di dichiarazione. Questa decisione ha suscitato molte reazioni nell’indagine conoscitiva, soprattutto per quanto riguarda i conigli domestici.