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Consultazione 2011/24: Revisone parziale dell'ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) · 2 pagine

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Ordinanza del DFI concernente la persona di contatto per prodotti chimici

Modifica del ...

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)

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I

L’ordinanza del DFI del 28 giugno 20051 concernente la persona di contatto per prodotti chimici è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 4

4 La persona di contatto deve poter indicare le persone che nell'azienda o nell'istituto di formazione dispongono della competenza specifica per la fornitura secondo l'articolo 81 capoverso 1 OPChim, se l’azienda o l’istituto di formazione fornisce sostanze o preparati pericolosi:

a. dei gruppi 1 o 2 di cui all’allegato 6 OPChim;

b. sostanze o preparati destinati all’autodifesa.

Art. 3 cpv. 1 lett. b e c

1 Le aziende e gli istituti di formazione devono comunicare di propria iniziativa alle autorità esecutive cantonali le persone di contatto se:

b. abrogata

c. forniscono a terzi a titolo commerciale sostanze o preparati dei gruppi 1 e 2 di cui all’allegato 6 OPChim oppure sostanze o preparati destinati all’autodifesa e inoltre devono avere a disposizione collaboratori aventi la competenza specifica ai sensi dell’articolo 81 capoverso 1 OPChim;

Art. 5

Abrogato

RS ..........

1 RS 813.113.11

2012–......