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Consultazione 2011/46: Revisioni parziali delle ordinanze sull'asilo 2 (OAsi 2) e 3 (OAsi 3), dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS) e dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione (OEAE) · 2 pagine
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Ordinanza Progetto concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza dell’11 agosto 19991 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri è modificata come segue:
Art. 11 titolo, cpv. 2, cpv. 3 e 4 (nuovi)
Servizio e prestazioni all’aeroporto
2L’UFM può concludere con le competenti autorità dei Cantoni aeroportuali o con terzi convenzioni riguardanti la gestione dell’esercizio presso l’aeroporto. Si tratta in particolare dell’accoglienza di persone all’aeroporto e della scorta di polizia fino all’imbarco. Le prestazioni fornite su mandato dell’UFM sono contabilizzate direttamente con l’autorità competente all’aeroporto o con i terzi.
3Per l’accoglienza all’aeroporto e la scorta di polizia fino all’imbarco, la Confederazione versa i seguenti importi forfettari per persona:
a. 300 franchi per i voli di linea;
b. 1200 franchi per i voli speciali a destinazione di Stati terzi e di Stati d’origine.
4L’UFM assicura la scorta medica:
a. a bordo di tutti i voli speciali per tutte le persone rinviate. Per le persone rientranti nel settore degli stranieri, i Cantoni partecipano alle spese in modo proporzionale;
b. se necessario, a bordo dei voli di linea per le categorie di persone di cui all’articolo 92 capoverso 2 LAsi.
RS ..........
1 RS 142.281
2012–......