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Consultazione 2011/46: Revisioni parziali delle ordinanze sull'asilo 2 (OAsi 2) e 3 (OAsi 3), dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS) e dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione (OEAE) · 8 pagine

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Ordinanza 2 sull’asilo Progetto relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull’asilo, OAsi 2)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza 2 dell’11 agosto 19991 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 5

Abrogato

Art. 20 Frase introduttiva

La Confederazione versa ai Cantoni somme forfettarie globali mensili per la durata della procedura d’asilo, dell’ammissione provvisoria e della concessione della protezione provvisoria. Versa tali somme forfettarie a contare dal mese seguente l’attribuzione al Cantone, la data della decisione concernente l’ammissione provvisoria o la concessione della protezione provvisoria, fino alla fine del mese in cui:

Art. 22 cpv. 1 e 5

1La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale mensile per ogni beneficiario dell’aiuto sociale. L’indennità globale media svizzera ammonta a 1 430,17 franchi (stato dell’indice: 31 ott. 2008).

5La quota parte per le spese di locazione è di 220,42 franchi, quella per le altre spese di aiuto sociale è di 630,95 franchi e quella per le spese di assistenza è di 279,95 franchi. Le quote si basano sull’indice nazionale dei prezzi al consumo di 116,7 punti (stato dell’indice: 31 ott. 2008). L’UFM adegua queste quote parte all’evoluzione di tale indice alla fine di ogni anno per l’anno civile seguente.

Art. 23 Calcolo della somma forfettaria

1L’importo totale (B) dovuto dalla Confederazione in base ai dati registrati nella banca dati dell’UFM è calcolato per Cantone e mese secondo la formula seguente:

RS ..........

1 RS 142.312

2012–......