Progetto
Consultazione 2011/46: Revisioni parziali delle ordinanze sull'asilo 2 (OAsi 2) e 3 (OAsi 3), dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS) e dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione (OEAE) · 2 pagine
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Art. 15 cpv. 2
L’UFM può concludere con le autorità giudiziarie e le autorità preposte alla sicurezza dei Cantoni convenzioni amministrative concernenti l’esecuzione della carcerazione secondo l’articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 5 LStr.
Art. 15a lett. g (nuova)
Le autorità cantonali competenti in materia di stranieri comunicano all’UFM i seguenti dati in merito all’ordine di fermo o di carcerazione secondo gli articoli 73 e 75–78 LStr nei settori dell’asilo e degli stranieri:
g. per minori: se è stata istituita una rappresentazione legale e se sono state adottate misure tutorie.
II
La presente modifica entra in vigore il xx. xx. xx.
XX. xx. 2012 In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova