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Consultazione 2011/50: Revisione della legge federale concernente il risanamento fonico delle ferrovie · 4 pagine

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Art. 3 Termini

1I provvedimenti sui veicoli ferroviari, sulla via di propagazione del rumore e sugli edifici esistenti devono essere eseguiti entro il 31 dicembre 2015.

2I provvedimenti complementari di cui all’articolo 7a devono essere eseguiti entro il 31 dicembre 2025.

Art. 4 cpv. 3 (nuovo)

3Il Consiglio federale fissa i valori limite d’emissione per i carri merci che circolano sulla rete a scartamento normale; i valori limite d’emissione si applicano dal 1° gennaio 2020. Può prevedere deroghe, segnatamente per i veicoli speciali impiegati su distanze brevi e per i veicoli storici.

Art. 5 cpv. 3

3La Confederazione versa un contributo solo per i veicoli che restano in esercizio almeno fino al 1° gennaio 2020 o per dieci anni dal loro risanamento. In caso di ritiro anticipato dall’esercizio, il contributo va rimborsato.

Art. 7 cpv. 1 e 5

1Per gli impianti ferroviari fissi esistenti devono essere ordinati provvedimenti sulla via di propagazione del rumore fino a che siano osservati i valori limite di immissione.

5Abrogato

Art. 7a Misure complementari (nuovo)

1Se sono state concesse facilitazioni in base all’articolo 7 capoverso 3, dal 2016 l’Ufficio federale dei trasporti può ordinare provvedimenti sulla strada rotabile e ulteriori misure sulla via di propagazione del rumore.

2Il Consiglio federale disciplina i provvedimenti e la valutazione della proporzionalità dei costi.

Art. 8, primo periodo

La Confederazione assume i costi dei provvedimenti sulla strada rotabile e dei provvedimenti sulla via di propagazione del rumore.

Titolo prima dell’art. 10°

Capitolo 2a: Finanziamento (nuovo)