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Consultazione 2011/50: Revisione della legge federale concernente il risanamento fonico delle ferrovie · 4 pagine
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Art. 10a Incentivi agli investimenti (nuovo)
1La Confederazione può concedere aiuti finanziari per l’acquisto e per l’uso di carri merci particolarmente silenziosi.
2I mezzi finanziari per la ricerca dell’amministrazione nel quadro della presente legge vengono messi a disposizione mediante il credito d’impegno per il
risanamento fonico delle ferrovie.
Art. 15 cpv. 3
La presente legge ha effetto sino al 31 dicembre 2028.
II
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.