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Consultazione 2011/53: Modifica dell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST) · 2 pagine

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Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST)

Modifica del [progetto del 24.05.2011]

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione1 è modificata come segue:

Art. 16 cpv. 2 lett. c

2All’interno dei locali abitativi o commerciali del cliente, il concessionario del servizio universale è tenuto a fornire uno dei seguenti collegamenti, scelti dal cliente stesso:

c. un punto terminale di rete fisso, compresi un canale vocale, un numero telefonico, un’iscrizione nell’elenco del servizio telefonico pubblico e la connessione a Internet a banda larga che garantisca una velocità di trasmissione di 1000/100 kbit/s; se, per motivi tecnici o economici, il collegamento non permette di fornire una connessione a Internet a banda larga di questo tipo oppure se il mercato non offre un’alternativa a condizioni paragonabili, la portata delle prestazioni può eccezionalmente essere ridotta.

Art. 22 cpv. 1 frase introduttiva e lett. a n. 4

1I prezzi dovranno essere contenuti entro i seguenti limiti massimi (IVA esclusa):

a. collegamento (art. 16):

4. 55 franchi al mese per il collegamento di cui all’articolo 16 capoverso 2 lettera c;

Art. 41 Tutela dei minorenni

1Se è a conoscenza del fatto che il cliente o utente principale non ha ancora compiuto 16 anni, il fornitore di servizi di telecomunicazione gli blocca automaticamente l’accesso a:

a. numeri di servizi a valore aggiunto a carattere erotico o pornografico (n. 0906);

b. numeri brevi per servizi SMS e MMS a carattere erotico o pornografico;

1 RS 784.101.1

2011–......