Rapporto LProdC

Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 97 pagine

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rispettive norme, ma devono applicare semplicemente le procedure di valutazione armonizzate delle norme. Il requisito dell’idoneità all’uso dei prodotti quale condizione per l’immissione in commercio di prodotti da costruzione è abrogato. In tal modo, si riducono gli oneri derivanti dal diritto pubblico che gravano il fabbricante. Infatti, anche in Svizzera egli deve dichiarare unicamente le prestazioni del prodotto in relazione alle caratteristiche di tale prodotto per le quali esiste una disposizione legislativa. Ciò dovrebbe permettere di eliminare i costi per prove, ispezioni e certificazioni inutili nel settore dei prodotti da costruzione e di ridurre la burocrazia.

Orientamento al mercato: con il nuovo concetto di immissione in commercio di prodotti da costruzione si vuole adottare un «approccio orientato al mercato». In linea di principio lo Stato non deve stabilire la totalità o la maggioranza delle prestazioni dei prodotti, bensì unicamente i requisiti del prodotto, se ciò si rivela necessario per la tutela della salute, dell’ambiente o dei lavoratori oppure per realizzare altri interessi pubblici preponderanti in relazione ai requisiti di base delle opere di costruzione. Analogamente al nuovo regolamento europeo, la riveduta LProdC presuppone che siano gli utilizzatori a definire se un prodotto è impiegabile per gli scopi da essi perseguiti. Questa selezione dei prodotti è effettuata sul mercato tramite la legge della domanda e viene formalizzata nei contratti di diritto privato o nelle commesse. Quest’ampia libertà nella fabbricazione dei prodotti dovrebbe anche permettere una maggiore diversificazione dei prodotti e un ampliamento dell’offerta.

Trasparenza: con un’impostazione conforme alle norme tecniche armonizzate e alle valutazioni tecniche europee il sistema deve diventare più trasparente. Se un prodotto da costruzione rientra nell’ambito di applicazione di una norma tecnica armonizzata o se per esso viene rilasciata una valutazione tecnica europea, in futuro occorrerà redigere una «dichiarazione di prestazione». Quest’ultima sarà un elemento decisivo per l’immissione in commercio di un prodotto da costruzione. Essa servirà soprattutto a paragonare a livello europeo le prestazioni dei prodotti, a tutto vantaggio degli attori economici del mercato, siano essi acquirenti o utilizzatori. Oggigiorno, le norme tecniche armonizzate sono diventate norme svizzere in seguito al loro recepimento nel diritto svizzero. Unitamente ai documenti per la valutazione europea, elaborati anche da organismi di valutazione tecnica svizzeri, esse costituiscono le condizioni tecniche per abbattere gli ostacoli al commercio esistenti in questo settore e impedire che se ne creino dei nuovi. Su questa base vengono eseguite prove e valutazioni (controlli, certificazioni) che sono in seguito riconosciute reciprocamente nel quadro dell’ARR.

Semplificazioni: devono beneficiare di semplificazioni procedurali in particolare i prodotti da costruzione fabbricati dalle PMI o in un singolo esemplare.

Certezza del diritto: l’incertezza del diritto nel settore dei prodotti da costruzione, osservata in parte negli ultimi anni nella prassi, deve essere eliminata con una descrizione dettagliata delle responsabilità di fabbricanti, importatori e distributori. Nel contempo, all’utilizzatore di un prodotto da costruzione dovrebbe essere garantito l’accesso a un’informazione affidabile, sicura e corretta in relazione alla prestazione del prodotto lungo l’intera catena di fornitura.