Rapporto LProdC

Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 97 pagine

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Diritto in materia di sicurezza dei prodotti eurocompatibile per i prodotti da costruzione: l’avamprogetto prevede due varianti volte a chiarire il rapporto tra il diritto in materia di prodotti da costruzione e la legge sulla sicurezza dei prodotti (LSPro). Per mantenere gli obblighi degli operatori economici entro un limite proporzionalmente ragionevole e accrescere nel contempo la trasparenza di questi obblighi, secondo la variante I il diritto in materia di sicurezza dei prodotti per il settore dei prodotti da costruzione deve essere integrato nella legislazione sui prodotti da costruzione in maniera eurocompatibile. Se, in altri atti legislativi federali, i requisiti concernenti i prodotti sono sottoposti a una regolamentazione materiale, il loro adempimento deve essere provato non più tramite procedure di conformità separate, ma soltanto mediante la procedura di valutazione e verifica della costanza della prestazione. Per il fabbricante di prodotti da costruzione questo comporta soprattutto anche semplificazioni procedurali e una riduzione della burocrazia. Inoltre, serve a provare l’eurocompatibilità dei requisiti dei prodotti da costruzione, dettati dal diritto in materia di sicurezza dei prodotti. Senza adeguamenti in questo settore si creerebbero nuovi ostacoli tecnici al commercio che non sarebbero compatibili con l’ARR. Se a livello europeo nel quadro della valutazione dell’equivalenza effettuata dalle Parti contraenti dell’ARR si giungesse alla conclusione che la legislazione europea sui prodotti da costruzione prevede per il fabbricante obblighi di prova stabiliti nel diritto in materia di sicurezza dei prodotti aggiuntivi o complementari a quelli sanciti dal regolamento europeo sui prodotti da costruzione, con la variante II le norme della LSPro contenenti gli obblighi di prova del fabbricante continuerebbero ad essere applicate parallelamente alla legislazione sui prodotti da costruzione.

Garanzia della sicurezza delle opere di costruzione con il miglioramento dell’effettività della vigilanza del mercato: in futuro l’affidabilità e la correttezza delle indicazioni dei prodotti, la loro sicurezza nonché la presenza delle caratteristiche dichiarate del prodotto dovranno essere garantite tramite una vigilanza del mercato effettiva e conforme agli standard europei. La vigilanza del mercato dovrà diventare più efficiente e raggiungere un grado di efficacia più elevato grazie a programmi di prove a campione e controlli a seguito di determinati eventi, allo scopo di evitare o ridurre i pericoli che potrebbero derivare da prodotti non sicuri o difettosi nelle opere di costruzione. In futuro l’effettività della vigilanza del mercato rappresenterà uno dei requisiti più importanti per l’equivalenza della legislazione tecnica nel quadro dell’ARR.

Sostenibilità: per poter promuovere costruzioni sostenibili, è necessario introdurre nella LProdC un nuovo requisito per le opere di costruzione. Ai fini dell’adempimento di questo requisito si dovranno sviluppare caratteristiche del prodotto e integrarle nelle norme armonizzate.

Importanza per l’economia nazionale

Qualora la Svizzera rinunciasse a rivedere la propria legislazione sui prodotti da costruzione o non dovesse garantire l’equivalenza con la pertinente normativa europea, il capitolo sui prodotti da costruzione verrebbe con ogni probabilità sospeso o stralciato dall’ARR. Di conseguenza, i prodotti da costruzione legalmente