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Consultazione 2011/99: Estensione dell'assistenza giudiziaria in materia di reati fiscali · 2 pagine
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Legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale RU 20XX
a. con lo Stato richiedente è stata stipulata una convenzione di doppia imposizione che prevede l’assistenza amministrativa in caso di sottrazione d’imposta e frode fiscale; o
b. si applica una convenzione del Consiglio d’Europa che prevede l’obbligo di prestare assistenza giudiziaria per l’atto perseguito.
Art. 67 cpv. 2 lett. c e d (nuove)
2Qualsiasi altro uso sottostà al consenso dell’Ufficio federale. Tale consenso non è necessario se:
c. il fatto cui si riferisce la domanda costituisce un reato di cui all’articolo 3 capoverso 4 lettera c per il quale è ammissibile l’assistenza giudiziaria; o
d. il fatto cui si riferisce la domanda costituisce un reato di cui all’articolo 3 capoverso 4 lettera c numero 1 per il quale la convenzione del Consiglio d’Europa applicabile prevede l’assistenza giudiziaria.
Art. 110c (nuovo) Disposizione transitoria relativa alla modifica del Le disposizioni della modifica del ... della presente legge si applicano se l’atto cui si riferisce la domanda è stato commesso dopo l’entrata in vigore della presente legge.
II
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.