Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/1: Ordinanza sull'amministrazione di beni nell'ambito di una curatela o di una tutela (OABCT) · 8 pagine

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1. Informazioni generali sull’indagine conoscitiva

L’indagine conoscitiva concernente l’ordinanza sull’amministrazione di beni nell’ambito di una curatela o di una tutela (OABCT) è durata dal 7 dicembre 2011 al 7 marzo 2012. Sono stati invitati a esprimersi i Cantoni e altre organizzazioni interessate.

Si sono pronunciati 25 Cantoni e 5 organizzazioni.

Sono inoltre pervenuti 4 pareri da partecipanti non invitati ufficialmente.

L’elenco dei partecipanti all’indagine conoscitiva invitati ufficialmente è consultabile in allegato.

2. Principi relativi all’investimento dei beni (art. 2 e 5 AP-OABCT)

In riferimento al principio di cui all’articolo 2 capoverso 3 dell’ordinanza, svariati partecipanti ritengono che patrimoni meno consistenti non possano essere investiti in modo diversificato o che i criteri di diversificazione non siano completi (BE, BS, GR, SZ, VD, ZG, ZH; COPMA, UBCS).

Il principio secondo cui all’atto d’investire i beni occorre tenere conto della situazione personale dell’interessato (art. 5) è accolto molto positivamente (BL, SO, UR), come pure il fatto che l’ordinanza preveda direttive d’investimento chiare (BL).

Un Cantone auspica che l’ordinanza preveda disposizioni sulla vendita di immobili (GE).

Due Cantoni propongono la sostituzione, all’articolo 2 capoverso 1, di «sicuro e redditizio» con «finalizzato a conservarne il valore e redditizio» (LU, ZG).

Per l’articolo 5 capoverso 3, i partecipanti propongono la seguente formulazione: «L’investimento va scelto provvedendo affinché i mezzi per il sostentamento ordinario dell’interessato e le spese straordinarie prevedibili siano disponibili in caso di necessità senza dover liquidare beni in un momento inopportuno» (SZ; COPMA).

Un Cantone deplora il fatto che l’ordinanza sull’amministrazione di beni di persone soggette a imposizione forfettaria non preveda un disciplinamento specifico. La situazione patrimoniale di queste persone si rivelerebbe di fatto spesso molto complicata. Per questi casi l’ordinanza dovrebbe prevedere norme speciali (VS).

Un Cantone ritiene che sia difficile trovare mandatari idonei, in possesso delle necessarie conoscenze specialistiche per l’amministrazione dei beni (VD).

Un Cantone propone di distinguere tra profili d’investimento e complessi patrimoniali. Ai fini della protezione degli adulti, entrerebbero in linea di conto i seguenti profili d’investimento: orientato alla sicurezza, orientato al reddito e bilanciato/teso alla conservazione del valore del patrimonio (ZG).

In relazione all’articolo 5, due partecipanti fanno valere che le prescrizioni d’investimento dovrebbero valere per tutti gli organi (autorità di protezione dei minori e degli adulti nonché mandatari), e che la suddivisione degli investimenti in breve, medio e lungo termine rappresenti soltanto un aspetto del piano di liquidazione (ZG; COPMA). Un partecipante ritiene che la sicurezza degli investimenti implichi la diversificazione più ampia possibile nelle classi d’investimento. Del resto, quando si tratta di considerare la situazione personale dell’interessato, occorrerebbe tenere conto della sua volontà e del suo rapporto di fiducia nei confronti di una determinata banca (SB).