Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/1: Ordinanza sull'amministrazione di beni nell'ambito di una curatela o di una tutela (OABCT) · 8 pagine
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Due Cantoni ritengono che limitare il tipo d’investimento a quello «redditizio» non sia sensato. Soprattutto nei periodi di interessi bassi, sarebbe estremamente difficile trovare un investimento che sia al contempo redditizio e sicuro (GE, ZH).
Un partecipante ritiene che il campo d’applicazione dell’ordinanza dovrebbe interessare anche l’incaricato del mandato previdenziale. Del resto, occorrerebbe precisare che le banche con un mandato di gestione patrimoniale non rappresentano incaricati ai sensi dell’OABCT. Visto inoltre che le categorie d’investimento secondo gli articoli 6 e 7 non prevedono soltanto obbligazioni con durata fissa, propone la seguente formulazione per l’articolo 5 capoverso 3: «La solvibilità va garantita attraverso una struttura delle scadenze adeguata» (UBCS).
Un partecipante propone di stabilire uno scopo e una strategia d’investimento per la persona interessata (FINMA).
3. Investimento di denaro contante (art. 3 AP-OABCT)
Secondo alcuni partecipanti l’espressione «in un futuro prevedibile» può essere interpretata in diversi modi per cui occorre precisarla (BL, BS, SZ; COPMA). Sono proposte le seguenti formulazioni: «Il curatore o il tutore investe il denaro contante nel rispetto dell’articolo 5 capoverso 3 entro un mese» (BL) o «Il curatore o il tutore investe entro un mese il denaro che non sia necessario a coprire … » (COPMA).
Alcuni partecipanti ritengono che il termine di un mese sia troppo corto per investire il denaro (GE, VD; ASCP). Un Cantone è dell’avviso che un’ordinanza debba chiarire se, nel caso di un mancato investimento, l’interessato abbia diritto a un interesse moratorio o rimuneratorio (VD).
Un partecipante auspica la precisazione del termine «denaro contante» (SB).
4. Custodia di valori (art. 4 AP-OABCT)
Diversi partecipanti chiedono che all’autorità di protezione dei minori e degli adulti sia concessa la vigilanza sui beni conservati. Il mandatario non deve essere autorizzato a disporre dei beni ai sensi dell’articolo 4 senza l’approvazione dell’autorità di protezione dei minori e degli adulti (BE, BS, GR, SZ, VD, ZG; COPMA, UBCS).
5. Possibilità d’investimento (art. 6 e 7 AP-OABCT)
La concessione di ampiepossibilità d’investimento, a seconda della situazione finanziaria dell’interessato, è accolta in maniera esplicitamente positiva (BS, LU, SO, ZH).
Svariati partecipanti criticano tuttavia il fatto che per quanto riguarda le decisioni sull’investimento dei beni, l’ordinanza proposta non preveda esplicitamente il sostegno e la consulenza del mandatario e, a determinate condizioni, l’approvazione dell’autorità di protezione dei minori e degli adulti (AG, GE, GR, SO, SZ, TI, UR; ASCP). Ne consegue che, di norma, l’autorità di protezione dei minori e degli adulti viene a conoscenza delle decisioni del mandatario soltanto nel quadro dell’esame dei rapporti di attività e che, quindi, può esercitare la vigilanza e intervenire soltanto in ritardo (AG). Per questo motivo è proposta l’introduzione di una norma che sancisca il coinvolgimento tempestivo dell’autorità di protezione dei minori e degli adulti o dei suoi esperti revisori nella presa di decisioni complesse in materia d’investimento da